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scompaiono gli organismi di partecipazione e si affermano organi di gestione
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coesistenza di organi di gestione e partecipazione si parla di “governo partecipato”
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Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento |
Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l'istituzione e il funzionamento degli organi di partecipazione, indirizzo, programmazione, gestione e valutazione, ai quali è affidato il governo partecipato delle istituzioni scolastiche
Gli organi di governo promuovono il patto educativo tra studenti, scuola, famiglia e comunità locale il quale trova espressione nel piano dell'offerta formativa predisposto con la partecipazione di tutte le sue componenti a norma del dPR 275/99 sottoscritto all'atto dell'iscrizione dalle famiglie e dagli studenti che hanno compiuto sedici anni come segno di accettazione, impegno e cooperazione
L'attuazione del piano è soggetta a verifiche periodiche anche con la partecipazione di quanti lo hanno sottoscritto
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Aboliti consigli di classe, interclasse, intersezione e relativa rappresentanza. Previsti solo gli organi di valutazione collegiale degli alunni con la esclusiva partecipazione dei docenti (art. 8) |
Ai consigli di classe, composti dai solo docenti, compete la valutazione degli studenti, ma l'art. 3 introduce la “Collegialità nella programmazione dell'attività didattica”
Lo statuto disciplina le modalità della partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione degli obiettivi didattici
Il collegio dei docenti può operare anche per commissioni e per settori e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, è in collegamento con gli organismi di partecipazione degli alunni e dei genitori
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Il consiglio di amministrazione (Artt. 5, 6) sostituisce il Consiglio di circolo o di istituto |
Il consiglio dell'istituzione scolastica sostituisce il consiglio di circolo o di istituto (Art. 4)
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Compiti di indirizzo |
Compiti di indirizzo, programmazione dell'organizzazione e della gestione
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Deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. |
Organo elettivo, al quale partecipano docenti, genitori e alunni
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado vi partecipano in modo paritario docenti e genitori e nella scuola secondaria di secondo grado anche gli studenti
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Composto da non più di undici membri, compreso il dirigente scolastico
Ne fanno parte, altresì rappresentanti di Comune/Provincia ed esperti esterni
Dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza
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Lo statuto stabilisce la durata del consiglio, la sua organizzazione interna, la possibilità di eventuali
partecipazioni esterne, nonché le modalità di intervento con diritto di voto consultivo o deliberativo
Il presidente del consiglio dell'istituzione scolastica dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta
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Il Dirigente Scolastico è membro di diritto |
Il dirigente scolastico, nell'ambito delle sue responsabilità di gestione e della sua funzione di presidenza del collegio dei docenti, predispone gli atti per l'approvazione
da parte del consiglio dell'istituzione scolastica
Il Dirigente Scolastico e il direttore dei servizi amministrativi partecipano alle riunioni del consiglio senza diritto di voto |
Il DSGA svolge le funzioni di segretario senza diritto di voto per le delibere riguardanti il programma annuale
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Il DSGA cura le convocazioni e i verbali del consiglio |
presieduto dal dirigente scolastico |
presieduto da un genitore
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I consiglio di circolo o di istituto uscenti delibereranno il regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione, il quale può modificarlo decorsi sei mesi dal suo insediamento |
La prima elezione del consiglio dell'istituzione scolastica è effettuata con le modalità stabilite con ordinanza del MIUR; il consiglio eletto ha il compito di indire il processo partecipativo per la stesura dello statuto che è approvato dal consiglio stesso
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Quale partecipazione alle attività della scuola viene garantito anche ai genitori l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione già previsto per gli studenti dal DPR 249/98 (art. 9)
Il regolamento di istituto può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli student |
(Art. 6) Lo statuto prevede l'istituzione e il funzionamento di consulte e di altri organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, ai quali garantisce il diritto di riunione e di assemblea; ne disciplina inoltre le relazioni con gli organi di programmazione, indirizzo e gestione
Disciplina le modalità della partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività delle reti di scuole, prevedendo i necessari coordinamenti, anche dando spazio al volontariato ed alle iniziative spontanee
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Non è prevista Giunta Esecutiva |
Lo statuto può prevedere l'elezione, in seno al consiglio dell'istituzione scolastica, di una Giunta Esecutiva
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(Art. 10) Il nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità composto da docenti esperti e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento di istituto che ne prevede anche il compenso
Le valutazioni annuali sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale |
(Art. 5) Lo statuto disciplina l'istituzione e il funzionamento degli organi di valutazione e di autovalutazione partecipata dell'andamento didattico e organizzativo, sulla base di criteri dettati dal regolamento, anche con partecipazione di specifiche professionalità esterne nella misura almeno un terzo
Organizzazione ed effettività della partecipazione indicatori per la valutazione ai fini della certificazione di qualità
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Non sono disciplinati né previsti organismi territoriali |
(Art. 7. Consiglio scolastico territoriale) Ne fa parte il presidente del consiglio dell'istituzione scolastica e il dirigente scolastico
Ogni consiglio scolastico territoriale costituisce una rete di scuole ai sensi del dPR 275/99
Di norma è costituito da non più di trenta scuole
(Art. 8. Consiglio regionale dell'autonomia scolastica) Ne fanno parte un dirigente scolastico e un presidente eletti all'interno dei consigli scolastici territoriali
(Art. 9. Consiglio nazionale della scuola dell'autonomia) |