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AUDIZIONE del COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI Onlus (Cgd) presso la VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati nell’ambito del disegno di legge d’iniziativa governativa (n. 3014) recante “Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi”

In primo luogo, il Coordinamento genitori democratici onlus (Cgd) ringrazia il presidente della Commissione Cultura, onorevole Folena, e il relatore, onorevole Tessitore, per l'invito a intervenire nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame in Comitato ristretto del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 3014, recante “Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi”.

In ciò, viene raccolto l'auspicio più volte espresso che nell'iter di emanazione di una nuova normativa sulla revisione cinematografica fosse previsto il coinvolgimento anche delle associazioni degli utenti e dei genitori maggiormente rappresentative; in particolare, di un'associazione, quale il Cgd, che da oltre dieci anni, fin dalla introduzione della componente genitori, partecipa alla Commissione di Revisione Cinematografica.

Il Cgd ha già avuto modo di salutare con favore l'impianto del Disegno di legge in argomento, poiché rappresenta una ulteriore tappa verso l'attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, eliminando l'idea di censura che ancora gravava sulle opere cinematografiche rivolte ad un pubblico adulto. In tal senso, a parere del Cgd, l'impostazione del Disegno di legge ha il merito di focalizzare l'attenzione dell'intera collettività sulla tutela dei minori e sulla promozione dei diritti dell'infanzia nel campo della comunicazione.

Il Cgd ritiene, infatti, che la tutela di bambini e ragazzi dall'accesso a contenuti illegali o nocivi nel campo della comunicazione debba essere perseguita soprattutto attraverso un potenziamento delle conoscenze e delle capacità dei genitori e di chi svolge funzioni educative, finalità su cui devono convergere sia le istituzioni pubbliche sia gli stessi operatori.

D'altra parte, non sembra che le innovazioni introdotte dal Disegno di legge facciamo venire meno le disposizioni del codice penale contro la diffusione di materiale osceno (vedi esplicito riferimento all'art. 528 del c.p. contenuto nell'art. 5 del disegno di legge); e neppure le ulteriori norme di rilevanza penale rivolte a contrastare l'istigazione all'odio, alla violenza, al razzismo, e così via.

In merito ai contenuti del Disegno di legge n. 3014, va ricordato che il dibattito che si è sviluppato negli ultimi mesi ha contribuito a porre in luce le criticità esistenti nell'attuale sistema di tutela, inducendo soggetti politici e culturali ad avanzare proposte di modifica della normativa vigente.

In particolare, è stata più volte evidenziata la composizione poco equilibrata delle Commissioni di revisione, la presenza numericamente significativa di rappresentanti delle categorie con interessi economici nel settore, che venivano in tal modo a trovarsi nella condizione, potenzialmente conflittuale, di giudicante e di giudicato.

A questo proposito, il Cgd auspica che nella formulazione finale della legge - al fine di orientare le successive nomine da parte dei Ministeri interessati - sia chiaramente esplicitato il principio che sancisce l'assoluta indipendenza formale e sostanziale dei membri della Commissione di classificazione dei film, in tutte le sue componenti, rispetto alle categorie economiche e professionali la cui autocertificazione è oggetto della valutazione stessa; ciò al fine di garantire la necessario autorevolezza e indipendenza della Commissione.

Sotto l'aspetto procedurale, inoltre, oltre ai casi già previsti dall'art. 3, comma 9, del disegno di legge, potrebbe essere previsto l'intervento della Commissione, in via preventiva rispetto all'uscita dei film nelle sale, anche in presenza di un “fumus” derivante dalle notizie sui contenuti della pellicola; questa previsione potrebbe, per inciso, portare ad aumentare i termini temporali perentori previsti dall'art. 3, comma 4.

Questa associazione, inoltre, concorda con l'assunzione di un sistema di classificazione dei film che responsabilizza in primo luogo le imprese di produzione e di distribuzione, sulla base di una procedura e di una griglia di valutazione che comprende criteri precisi e verificabili e da sottoporre a periodica revisione sulla base delle esperienze maturate. A questo fine, si ritiene opportuno prevedere che il Regolamento attuativo di cui all'art. 6 del Disegno di legge contenga anche uno schema di riferimento utile a favorire l'omogeneità dei comportamenti e dei criteri di valutazione, soprattutto nella prima fase di attuazione della nuova legge.

Una ulteriore riflessione, altresì, può essere dedicata alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, che riserva alle associazioni “che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori” la titolarità della segnalazione al Ministero ai fini dell'avvio della procedura di accertamento di eventuali violazioni delle norme in materia di classificazione.

In Cgd, infine, indica alcuni ulteriori punti che ritiene meritevoli di attenzione nel corso dell'iter parlamentare (facendo peraltro riferimento, a questo proposito, al documento relativo alla riforma delle norme in materia di revisione cinematografica approvato dal Consiglio nazionale degli utenti con delibera n. 14 del 2 aprile 2007):

  • fatto salvo il positivo superamento delle rigidità derivanti dall'attuale segmentazione dei limiti di età per i divieti (14-18 anni) attraverso l'individuazione dell'ulteriore fascia dei 10 anni, si possono prendere in considerazione anche ulteriori misure di limitazione che in taluni casi prevedano l'accompagnamento di un genitore anche in assenza di un divieto specifico (come avviene nei sistemi di classificazione adottati in altri Paesi);
  • l'urgenza di pubblicizzare adeguatamente i divieti dei film e di individuare regole più adatte alla diffusione di trailer cinematografici e televisivi;
  • il coinvolgimento degli utenti per una migliore conoscenza dei meccanismi della produzione e della lettura critica di un opera narrativa, anche attraverso l'introduzione di modalità e strumenti informativi affinché gli adulti, genitori o educatori, possano sostenere dal punto di vista psicologico eventuali immagini e contenuti potenzialmente nocivi per il minore;
  • una definizione delle misure sanzionatorie in grado di esercitare una effettiva funzione dissuasiva riguardo anche ai casi di lacunosa e non veritiera informazione agli utenti, ad esempio attraverso la previsione di sanzioni di tipo economico correlate al fatturato annuo dell'azienda produttrice oppure agli incassi della proiezione nelle sale e/o della programmazione in televisione e/o della vendita su supporti elettronici;
  • la promozione di iniziative rivolte ad accrescere il livello qualitativo e quantitativo delle produzioni dedicate a bambini e adolescenti, garantendo impulso e sostegno, anche economico, sia alle iniziative di produzione di opere audiovisive per i minori, in relazione alle diverse fasce di età; sia alla distribuzione di film per bambini e ragazzi.

Per quanto riguarda l'art. 7 del disegno di legge in argomento, riguardante il sistema di classificazione dei videogiochi, il Cgd ritiene che si tratti di materia meritevole di ulteriore approfondimento, anche al fine di evitare che, per un verso, si conferisca di fatto valore di norma ad un sistema di autoregolamentazione e, per altro verso, che si trovi ad essere penalizzata la diffusione di videogiochi a spiccata valenza didattica o formativa realizzati da istituti scolastici o da produttori indipendenti rispetto alle associazioni di categoria.

Né, per inciso, si può tacere l'esigenza di rivisitare con adeguata attenzione la procedura prevista dal comma 5 del citato art. 7, che appare a questa associazione particolarmente farraginosa a fronte dell'effettiva incisività degli esiti previsti: vale a dire, nel caso peggiore, la richiesta di riclassificazione del prodotto “all'organismo europeo a ciò preposto” (che non viene tuttavia più precisamente definito).

Roma, 21 novembre 2007