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AUDIZIONE 16 settembre
VII Commissione
Decreto legge n.137, 1 settembre 2008
(guarda il testo)

Ringraziamo dell'opportunità di confronto che ci è offerta, l'unica peraltro in una sede istituzionale, a fronte della numerose richieste che la nostra associazione ha fatto, convinta da sempre che modifiche strutturali alla scuola abbiano bisogno di una consultazione serena ed ampia che coinvolga tutti gli attori della scuola.

La serenità appunto di una consultazione e la delicatezza della materia respinge da sé lo strumento della decretazione d'urgenza come previsto dall'art.77 della nostra Costituzione, specie per quelle modifiche che non coinvolgono l'anno scolastico appena iniziato.

Non avendo né la pretesa, né l'ambizione della tuttologia, interverremo solo su quei punti del D.L che rientrano nella sfera di osservazione ed intervento di un'associazione di genitori che opera nella scuola italiana da più di 30 anni.

 

Art. 1 Consapevoli della necessità di una diffusa conoscenza tra i nostri giovani della Costituzione e di una educazione alla legalità e alla cittadinanza che, proprio perché trasversali a tutte le discipline hanno di fatto nel tempo vanificato l'impianto di studio della mai soppressa "Educazione Civica", non possiamo che essere d'accordo sul tentativo di ridare dignità a questo insegnamento. Rimane tuttavia la perplessità rispetto al suo "confinamento" nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale. Con quale monte ore? Per iniziativa del docente?

 

Valutazione del comportamento degli studenti

Art.2 comma 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti ... Rileviamo che tutto l'impianto del DPR 249/98 é fondato sui principi espressi dall'art. 4 comma 3, il quale risponde in primo luogo a principi costituzionali e del nostro ordinamento in generale, nonché a quelli di trasparenza contenuti nella L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comma 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

È impossibile conciliare l'innovazione "fermo restando" le previsioni del DPR 249/98. Nell'ottica di responsabilizzare gli studenti e le famiglie, nonché in ossequio alla trasparenza nel procedimento amministrativo sancita dalla L 241/90 ed ai principi civilistici e penalisti in tema di responsabilità da atto illecito l'art. 3 stabiliva:

- la personalità della responsabilità

- garanzia del diritto di difesa e conseguentemente del contraddittorio.

Il comma 3 del DL 137/08 ora attribuisce La votazione sul comportamento degli studenti, collegialmente al consiglio di classe, ovviamente, come previsto dall'art. 5 comma 7 del D.L.vo 297/94 con la sola presenza dei docenti. Ciò svuota di ogni significato le garanzie previste dallo Statuto.

A ciò si aggiunga che l'art. 1 del DPR 235/07, modificando l'art. 4 del DPR 249/98 aveva già introdotto l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, ma la decisione, in ossequio ai principi precedentemente espressi e ribaditi nello stesso articolo al comma 9 ter che subordina la sanzione alla previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi è adottata dal consiglio di istituto. L'impianto del DPR 249/98 così come delle modifiche introdotte dal DPR 235/07 é fondato su una premessa indispensabile che Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto contenuta nell'art. 4 comma 3. Infatti i provvedimenti disciplinari secondo lo Statuto, e come ribadito nel DPR 235/07 hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente. E nel ripristino dei rapporti è coinvolta appunto l'intera comunità scolastica all'interno degli organismi di rappresentanza collegiale con un diretto coinvolgimento delle famiglie.

Ciò a maggior ragione priva del requisito della necessità ed urgenza la previsione in esame.

 

Art. 3 Si profila il ritorno alla situazione antecedente alla Legge 517/77 che aveva introdotto all'art. 4 la scheda di valutazione espressione di una politica di inclusione, qualificando la valutazione come valutazione formativa . Ribadiamo la nostra convinzione che una buona valutazione non dipende dal mezzo usato, quanto dai significati reali che sottendono un voto o un giudizio, e dall'assenza di ambiguità interpretativa.

Al comma 1 inoltre, si legge testualmente che "la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi".  Però, mentre gli apprendimenti possono essere valutati in decimi, in quanto il loro esito può essere negativo o positivo, una competenza invece, quando acquisita, è sempre positiva. E la sua certificazione richiede una procedura che non ha nulla a che vedere con quella della valutazione decimale!

 

Art. 4 Premesso che abbiamo sempre letto nella pluralità dei docenti non solo un fatto numerico, puramente quantitativo, ma un diverso modo di fare scuola, fondato su una programmazione unitaria e collegiale degli interventi, sulla suddivisione degli ambiti disciplinari fra gli insegnanti, su un'integrazione degli interventi educativi (le varie attività creativo-espressive, i laboratori, le classi aperte, ecc.), in tempi distesi di apprendimento, risulta difficile conciliare gli obiettivi di contenimento con la "domanda delle famiglie" che richiede essenzialmente maggiore investimento nell'istruzione e maggiore qualità oltre che un tempo scuola adeguato alle esigenze formative.

La formula del DL 137/08 lascerebbe presumere che quello dell' "insegnante unico" sia un  "modello organizzativo" che va ad affiancare quello attualmente esistente.

Ora dovrebbero organizzativamente armonizzarsi nell'ambito della scuola primaria le classi funzionanti con orario settimanale di 27+3 ore e quelle con 24+3 ore. Nel comprensivo bisognerà poi tener conto anche del funzionamento della scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado.

Tutto questo soddisfacendo le esigenze (anche organizzative) delle famiglie/utenza.

La logica condurrà ad un generale contenimento orario. Risponde questo alla domanda delle famiglie? Quale strumento di monitoraggio è stato utilizzato a tal fine?

E' evidente che nessuna istituzione scolastica deve/ è in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Sappiamo inoltre che la mancanza di organismi territoriali è ostativa alla formulazione di un POF di territorio e quasi mai, tranne poche eccellenze, il POF può considerarsi realmente partecipato ed ha finito per assumere le caratteristiche della figura civilistica dell' "offerta al pubblico", contratto predisposto da una delle parti ed indirizzato ad un destinatario indeterminato per la cui conclusione è sufficiente l'accettazione della controparte.

Il POF, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99, rappresenta l'offerta della scuola. Essa offre ed il genitore sceglie sulla base dell'offerta. Di massima nella ipotesi più ottimistica l'opzione oraria è tra due possibili alternative. L'unica scelta che viene offerta alle famiglie è l'apposizione di una croce.

Altrimenti bisognerebbe specificare in quale tempo (presumibilmente antecedente alla formulazione del POF e quindi alla richiesta di iscrizione) possano e debbano essere formulate le richieste delle famiglie ovvero la scuola debba attivarsi adottando strumenti di monitoraggio come previsto dall'art. 21 della L 59/97 e recepito nel DPR 275/99 e fino a che punto esse possano e debbano essere soddisfatte dall'istituzione scolastica.

Invero qualora le richieste delle famiglie si orientassero per una organizzazione oraria contenuta nelle 30 ore attuali occorre definire in che modo gli UUSSRR provvederanno ad attribuire l'organico e come eventualmente altrimenti questo personale docente aggiuntivo dovrà coordinarsi didatticamente e la retribuzione a carico di quali somme sarà attribuita? Ciò a maggior ragione in caso di richiesta di tempo pieno che non viene per nulla considerato dall'art. 4 in oggetto.

Sicuramente dell'insegnante unico non beneficerà l'integrazione dei diversamente abili, né la continuità didattica nelle emergenze connesse alla supplenza in caso di assenza!

 

Art. 5 Condividiamo la preoccupazione del legislatore di fronte al tema del "caro-libri" e dell'impatto che esso ha sulle famiglie italiane. Riteniamo tuttavia che la soluzione prospettata (impegno dell'editore a non rinnovare i contenuti per un quinquennio) non risolva il problema. La scansione temporale adottata, quella del quinquennio, appare inoltre slegata da ogni partizione della scuola italiana e pertanto incongrua. Sarebbe auspicabile precisare che anche il docente che subentra in luogo del collega trasferito o in pensionamento è vincolato all'adozione per l'intera durata del corso.

 

Qui puoi trovare il -->testo del decreto<--

Aggiornamento: il decreto è stato convertito in legge; qui puoi trovare il
-->testo della legge di conversione ed il testo coordinato del decreto<--