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AUDIZIONE 26 gennaio 2010

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n.169
(clicca --> per scaricarlo, pdf 2,8MB)

La direttiva europea 2007/65/CE recepisce, modificandole, le precedenti direttive europee concernenti l'esercizio delle attività televisive (tv senza frontiere): la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989; la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. Questa nuova direttiva disciplina i servizi media audiovisivi lineari, cioè tutte le trasmissioni televisive indipendentemente dalle piattaforme di trasmissione (analogica, digitale, satellitare, cavo, mobile, IPTV cioè via internet).

Lo schema di decreto legislativo finalizzato all'attuazione della Direttiva europea 2007/65/CE contiene, pertanto, un sistema ampio e complesso di interventi che toccano settori diversificati della comunicazione audiovisiva. Ringraziando per l'opportunità di ascolto offertaci, riteniamo sia opportuno focalizzare l'attenzione sulle questioni che, più direttamente, per osservazione diretta, consentono ad un'associazione di genitori come il Coordinamento Genitori Democratici, di portare un contributo all'iter legislativo.

Vale la pena ricordare che, proprio rispetto alle tematiche della comunicazione audiovisiva, il Cgd ha maturato significative esperienze, sia per l'organizzazione di numerosi convegni e programmi di formazione (primo tra tutti, gli Incontri Internazionali di Castiglioncello, quest'anno giunti alla XVIII edizione); sia per la partecipazione attraverso propri esponenti ad organismi istituzionali, quali il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le comunicazioni e i Comitati di applicazione dei codici di autoregolamentazione su media e minori, nonché le Commissioni di revisione cinematografica il cui impianto normativo necessita di un'urgente riforma.
Inoltre, negli anni, è stato motivo di orgoglio sapere assumere atteggiamenti costruttivi e mai di opposizione pregiudiziale verso gli atti e le iniziative dei diversi governi e delle maggioranze in carica; e, soprattutto, mai di entusiastico encomio.
Il primo gruppo di misure sul quale richiamiamo l'attenzione è quello contenuto dell'art. 9 dello Schema di decreto:

  • per quanto riguarda il comma 3 (contenuti nocivi per i minori), rileviamo la previsione di misure che sembrano contenere una irrisolta contraddizione: infatti, nel caso si ritenga che la Direttiva europea (art. 22) escluda in assoluto la trasmissione di programmi a contenuto pornografico, allora se ne dovrebbero trarre le conseguenze coerenti; nel caso, invece, si interpreti che tali trasmissioni possano essere consentite, allora la tutela dei minori risulterebbe adeguatamente garantita dall'adozione delle misure di accesso condizionato (la cui effettiva applicazione deve essere oggetto di monitoraggio attento, con sanzioni tempestive e dissuasive in caso di eventuali violazioni), senza l'ulteriore pletorica applicazione del limite delle fasce orarie.
  • al contrario, come associazione genitori attenta ai mutamenti e alle abitudini nel campo del consumo televisivo non possiamo non richiamare l'attenzione sull'esigenza di rivedere l'estensione delle fasce orarie attualmente previste (comma 7); in ciò, tenendo conto dei risultati delle ricerche svolte negli ultimi, che mostrano come i picchi di maggiore fruizione dei programmi televisivi da parte dei minori si collochino soprattutto nella fascia successiva alle 19,00.
  • Inoltre, in merito alla segnalazione acustica e/o visiva di trasmissioni potenzialmente nocive ai minori (comma 2), si ritiene di dover rappresentare l'opportunità di prevedere l'adozione di tali segnalazione durante tutto il corso della trasmissione, e non solo all'inizio della stessa.
  • se è positiva la previsione di estendere l'efficacia del Codice di autoregolamentazione Media e minori a tutte le emittenti televisive (comma 6), così da eliminare in radice motivi di inutile contenzioso, va tuttavia rilevato che su questioni come l'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi le disposizioni del decreto (comma 8) sono carenti. Infatti, si tratta di una disposizione più volte reiterata, a partire dal 2004, ma che non ha mai trovato attuazione; sarebbe allora opportuno fissare scadenze prescrittive per l'emanazione dei regolamenti ministeriali, oltre che linee di indirizzo più precise. Di fronte allo spettacolo imbarazzante di molte trasmissioni televisive, che mostrano bambini e ragazzi esibiti in ruoli ed attività del tutto lontane dalla loro vita reale, possiamo provare a pensare a cosa succederebbe se qualche emittente pubblica o privata, sul digitale terrestre o satellitare, realizzasse un qualche reality con protagonisti minori di 14 anni: sarà sufficiente, in quel caso, l'avallo di un qualsivoglia compiacente esperto per essere in pace con le norme di tutela e con la propria coscienza?
  • allo stesso modo, risulta carente, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, quanto disposto dal comma 9, in merito all'adozione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo. Infatti, nonostante il positivo avvio di esperienze come quella inspiegabilmente interrotta di Teleduchiamoci, nulla è stato avviato e neanche in questo caso si prevedono stanziamenti sia pure simbolici.

Per quanto riguarda l'art. 11 dello Schema di Decreto, si registra il positivo recepimento di quanto è previsto nella Direttiva europea a proposito della tutela dei minori.

Si richiama, ad ogni modo l'attenzione su possibili equivoci legati all'uso del termine "programmi per bambini"; ciò potrebbe portare ed escludere dalle esigenze di tutela fasce di età, come la preadolescenza e la prima adolescenza, egualmente problematiche in ordine all'influenza di modelli consumistici o comunque legati a particolari tipologie di prodotti.

In ogni caso, il Cgd concorda con i rilievi formulati da organismi istituzionali come il Consiglio nazionale degli utenti, a proposito dell'inopportunità di elevare i limiti di affollamento pubblicitario ovvero di telepromozione per la programmazione delle emittenti in chiaro (art. 12).

Infine, il Cgd ritiene che le Commissioni parlamentari debbano riflettere con particolare cura attorno alle questioni sollevate da molte realtà associative come pure da operatori internet, riguardo ai rischi di una eccessiva omologazione in termini normativi del mondo web con quello del sistema televisivo (articoli 4, 6, 17). Infatti, se è vero che in misura sempre maggiore i prodotti audiovisivi circolano su piattaforme diversificate, tra le quali il web, è altrettanto vero che il mondo web eccede i confini del sistema radiotelevisivo, poiché ospita forme di comunicazione e di condivisione di contenuti espressivi tra utenti (in moltissimi casi di tipo non commerciale) che rischiano di essere soffocate se equiparate forzosamente alle regole del sistema radiotelevisivo. E' ormai alto il numero di ragazze e di ragazzi che utilizzano il web come ambiente accessibile e privilegiato di condivisione di espressioni creative (a questo tema, tra l'altro, sarà dedicato il prossimo Incontro di Castiglioncello); se è certamente opportuno vigilare per impedire usi impropri delle nuove opportunità comunicative, è altrettanto opportuno evitare che questi spazi di libertà nel nostro Paese siano ristretti da norme che eccedono le stesse disposizioni contenute nella Direttiva Europea.