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AUDIZIONE 26 gennaio 2010 La direttiva europea 2007/65/CE recepisce, modificandole, le precedenti direttive europee concernenti l'esercizio delle attività televisive (tv senza frontiere): la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989; la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. Questa nuova direttiva disciplina i servizi media audiovisivi lineari, cioè tutte le trasmissioni televisive indipendentemente dalle piattaforme di trasmissione (analogica, digitale, satellitare, cavo, mobile, IPTV cioè via internet). Lo schema di decreto legislativo finalizzato all'attuazione della Direttiva europea 2007/65/CE contiene, pertanto, un sistema ampio e complesso di interventi che toccano settori diversificati della comunicazione audiovisiva. Ringraziando per l'opportunità di ascolto offertaci, riteniamo sia opportuno focalizzare l'attenzione sulle questioni che, più direttamente, per osservazione diretta, consentono ad un'associazione di genitori come il Coordinamento Genitori Democratici, di portare un contributo all'iter legislativo. Vale la pena ricordare che, proprio rispetto alle tematiche della comunicazione audiovisiva, il Cgd ha maturato significative esperienze, sia per l'organizzazione di numerosi convegni e programmi di formazione (primo tra tutti, gli Incontri Internazionali di Castiglioncello, quest'anno giunti alla XVIII edizione); sia per la partecipazione attraverso propri esponenti ad organismi istituzionali, quali il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le comunicazioni e i Comitati di applicazione dei codici di autoregolamentazione su media e minori, nonché le Commissioni di revisione cinematografica il cui impianto normativo necessita di un'urgente riforma.
Per quanto riguarda l'art. 11 dello Schema di Decreto, si registra il positivo recepimento di quanto è previsto nella Direttiva europea a proposito della tutela dei minori. Si richiama, ad ogni modo l'attenzione su possibili equivoci legati all'uso del termine "programmi per bambini"; ciò potrebbe portare ed escludere dalle esigenze di tutela fasce di età, come la preadolescenza e la prima adolescenza, egualmente problematiche in ordine all'influenza di modelli consumistici o comunque legati a particolari tipologie di prodotti. In ogni caso, il Cgd concorda con i rilievi formulati da organismi istituzionali come il Consiglio nazionale degli utenti, a proposito dell'inopportunità di elevare i limiti di affollamento pubblicitario ovvero di telepromozione per la programmazione delle emittenti in chiaro (art. 12). Infine, il Cgd ritiene che le Commissioni parlamentari debbano riflettere con particolare cura attorno alle questioni sollevate da molte realtà associative come pure da operatori internet, riguardo ai rischi di una eccessiva omologazione in termini normativi del mondo web con quello del sistema televisivo (articoli 4, 6, 17). Infatti, se è vero che in misura sempre maggiore i prodotti audiovisivi circolano su piattaforme diversificate, tra le quali il web, è altrettanto vero che il mondo web eccede i confini del sistema radiotelevisivo, poiché ospita forme di comunicazione e di condivisione di contenuti espressivi tra utenti (in moltissimi casi di tipo non commerciale) che rischiano di essere soffocate se equiparate forzosamente alle regole del sistema radiotelevisivo. E' ormai alto il numero di ragazze e di ragazzi che utilizzano il web come ambiente accessibile e privilegiato di condivisione di espressioni creative (a questo tema, tra l'altro, sarà dedicato il prossimo Incontro di Castiglioncello); se è certamente opportuno vigilare per impedire usi impropri delle nuove opportunità comunicative, è altrettanto opportuno evitare che questi spazi di libertà nel nostro Paese siano ristretti da norme che eccedono le stesse disposizioni contenute nella Direttiva Europea.
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