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Parere sullo schema di disegno di legge n. 960
(Audizione 7ª Commissione Senato della Repubblica)

Premessa

Abbiamo in più sedi pubbliche dichiarato che una delle priorità su cui intervenire era l'assetto dell'esame di Stato, momento conclusivo del percorso scolastico dei nostri giovani, considerato il degrado qualitativo che la prova ha subito a seguito dei provvedimenti degli ultimi anni. Incertezza del titolo legale conseguito, elemento che colpisce soprattutto gli strati socialmente più deboli dei ragazzi italiani; deterioramento dell'immagine stessa delle scuola e dell'istruzione, crisi di fiducia dei giovani nell'istituzione scuola che appare soggetta a regole dettate dal mercato.

Esprimendo perciò la nostra soddisfazione verso un provvedimento che ridà dignità alla scuola pubblica italiana, certezza normativa e senso alle aspettative dei giovani, non possiamo non pensare che esso vada considerato come provvisorio in attesa di una revisione del sistema di istruzione secondaria di secondo grado in modo complessivo ed in particolare ad una riforma del sistema dei debiti e crediti nel sistema valutativo.

Nel merito dei singoli articoli

  1. Nell'art.2 insieme all'obbligatorio riferimento alle scuole paritarie, disciplinate successivamente al 1997, si ripristina il principio - da noi valutato positivamente - dell'ammissione all'esame previo scrutinio finale. Ammissione automatica fino alla scorsa sessione. Tale principio, che prevede il superamento di tutti i debiti pregressi per accedere all'esame, dovrebbe evitare situazioni in qualche modo illogiche: per esempio, l'ammissione all'esame di Stato nonostante il non superamento del debito, anche protratto negli anni, nelle materie di indirizzo. Propendiamo per un giudizio complessivamente positivo, pur con qualche insufficienza:
    eventuali giudizi non positivi in alcune materie devono essere controbilanciati da risultati più che sufficienti in altre materie. La soglia di ammissione è data dalla media dei voti che deve essere prossima alla sufficienza.
  2. Il comma 2 dell'art. 2 riformula in termini più rigorosi la norma che consente agli studenti con otto decimi in ciascuna disciplina di saltare la classe terminale, accedendo direttamente all'esame di Stato. La richiesta del sette in ciascuna disciplina nelle classi precedenti è una risposta credibile al proliferare degli otto decimi nelle scuole non statali.
  3. Il comma 4 dell'art. 2 precisa in maniera rigorosa le condizioni di ammissione dei candidati esterni. Non condividiamo la possibilità data ai candidati esterni di iscriversi ai fini dell'esame, non solo presso le scuole statali, ma anche presso quelle paritarie. Tale situazione risulta discutibile, trattandosi di un esame, appunto, di Stato.
  4. Valutiamo positivamente nell'art. 3 l'introduzione di modalità di svolgimento della II prova che tengano conto delle caratteristiche dei rispettivi indirizzi.
  5. Al comma 3 registriamo con soddisfazione la eliminazione, rispetto alla precedente normativa, di ogni riferimento a “esperienze di ricerca e progetto”, che hanno dato luogo nel tempo alla pessima pratica delle cosiddette “tesine”.
  6. Riteniamo positivo nel comma 4 - ferma restando una richiesta di revisione del sistema dell'attribuzione di punteggio, di crediti e di debiti - la modifica del punteggio del voto d'esame, che rivaluta il credito al percorso scolastico da 20 a 25 punti e riduce nel contempo il peso della prova orale.
  7. L'art. 4 offre una risposta alla richiesta più pressante relativa alla formulazione dell'esame di Stato predisposta dalla Moratti: la “commissione mista”
  8. Sottolineiamo con soddisfazione l'esplicito riferimento, nel comma 4 dell'art. 4 , al fatto che i commissari esterni siano docenti statali. Se però si investe sulla qualità dell'esame, proponiamo di “ribaltare” la scansione degli ambiti di provenienza dei commissari esterni - dall'ambito interregionale a quello comunale e non viceversa - per garantire trasparenza e legalità nelle pratiche d'esame. La possibilità di incontro tra docenti provenienti da esperienze scolastiche anche molto diverse è stata in passato motivo di confronto assai utile. Spesso la presenza di commissari esterni dello stesso Comune ha dato luogo a meccanismi di rivalsa e competizione che non contribuirebbero a una valutazione serena dei candidati.
  9. Positivo è il ricorso - nel comma 9 dell'art. 4 - a commissioni apposite, costituite solo presso Istituzioni scolastiche statali, per i candidati esterni in esubero rispetto al numero di 35. Ma valutiamo negativamente il fatto che, al di sotto dei 35, i candidati esterni possano sostenere l'esame di Stato con docenti non di Stato. Questione che ribadiamo anche relativamente al comma 11 , dove si sostiene che sedi di esame dei candidati esterni sono istituti sia statali sia paritari.

Roma 5 ottobre 2006