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AUDIZIONE DEL 27/09/05
VII Commissione

Sullo schema di decreto legislativo in materia di Formazione degli insegnanti (ai sensi dell’art.5 della legge 28 marzo n.53)


Art.1 comma 2 ”... nel rispetto dei principi deontologici”. Ad una formula moralistica e quindi di difficile decodificazione sarebbe stata preferibile una formula che ricordasse il rispetto dei principi costituzionali.

Art.4 comma 1 Non si fa cenno a proposito delle competenze che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente al “fare ricerca e sperimentazione”, aspetto della funzione docente introdotto con forza dal DPR 275/99. Non citarlo è riduttivo rispetto alla funzione docente che appare esecutiva e di pura pianificazione.

Poco convincente è nel complesso la visione gerarchica che assegna all’Università un ruolo primario: in questo modo si disconoscono le competenze degli insegnanti e si dà poco valore al sapere scolastico. Certamente le competenze disciplinari e pedagogiche devono trovare nell’Università la loro fonte, ma bisogna anche fare riferimento alla diversa dimensione che le conoscenze e le competenze acquistano nella scuola militante.

In tal senso non condividiamo la logica che ispira tutto l’articolo 6 che istituisce i Centri di Ateneo e Interateneo per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti.

In breve dissentiamo da una laurea con valore abilitante e di un percorso universitario con tratti addestrativi, quasi si trattasse di formazione professionale. Dissentiamo da un tirocinio sotto l’egida dell’Università che dovrebbe poi valutare - non si sa con quali competenze- le attitudini relazionali, comunicative,organizzative della funzione docente (art.4 comma 2 lettera c). Solo dopo il tirocinio potrebbero seguire l’esame di stato abilitante ed il contratto di lavoro a tempo indeterminato

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