Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l ’istruzione
Circolare Ministeriale 23 dicembre 2005, n. 93
Prot. n. 2471/Dip./segr.
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2006/2007
Nel quadro delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico, le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado costituiscono un adempimento di fondamentale importanza, alla cui puntuale e corretta definizione si legano la configurazione ed il regolare assetto delle platee scolastiche, nonché l'efficace organizzazione e funzionamento dei relativi servizi.
Tale adempimento, per la sua complessità, coinvolge una molteplicità di soggetti, livelli istituzionali, organi ed espressioni rappresentative di interessi diffusi, a vario titolo competenti e responsabili.
In particolare, come si è avuto modo più volte di precisare, le iscrizioni, oltre a impegnare in maniera diretta e partecipata le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e territoriali, chiamano in causa il ruolo delle Regioni e delle Autonomie locali, titolari di importanti attribuzioni quali, ad esempio, quelle relative all'erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, gli interventi legati alle misure di razionalizzazione delle strutture scolastiche e alla distribuzione dell'offerta formativa nelle rispettive realtà territoriali, alla messa a disposizione dei locali e delle relative dotazioni.
Attribuzioni che si sono progressivamente arricchite e ampliate nel tempo, per effetto di una sempre più accentuata devoluzione di funzioni e dell'assunzione di nuove e qualificate incombenze, in ossequio al principio di sussidiarietà, richiamato dalla legge n. 15 marzo 1997, n. 59, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ottica su accennata si collocano, altresì, gli specifici compiti assegnati alle Regioni in base all'Accordo quadro del 19.6.2003 e ai protocolli d'intesa stipulati con gli Uffici Scolastici regionali, finalizzati all'attivazione, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, di percorsi di istruzione e formazione professionale; compiti richiamati dall'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativo al secondo ciclo.
Giova ribadire, inoltre, che le iscrizioni non si concretizzano in un procedimento di carattere meramente burocratico, ma consistono in un evento di più ampia e rilevante portata, come prova il fatto che costituiscono per le famiglie e gli stessi alunni un importante momento di esame, valutazione e scelta di percorsi e opportunità educative e formative, spesso destinato a produrre effetti oltre l'ambito scolastico e ad incidere sulle ulteriori scelte di vita e professionali.
I nuovi modelli didattici e organizzativi individuati dai processi di riforma in corso e la personalizzazione dei percorsi di studio rendono ancor più attuale il momento delle iscrizioni che diviene occasione e motivo di riflessione da parte delle famiglie e ricerca di soluzioni che possano meglio e più efficacemente corrispondere alle vocazioni e agli interessi dei propri figli.
In relazione a ciò, si rivela indispensabile che le famiglie e gli alunni siano sostenuti e guidati da una puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e indirizzo da parte degli Uffici scolastici, delle scuole e di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di funzioni e compiti connessi alla delicata materia. Il complesso delle attività e delle procedure attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è, altresì, funzionale a tutta una serie di fasi e di operazioni da cui dipende il regolare avvio dell'anno scolastico. Si citano, a titolo di esempio, la determinazione delle consistenze della popolazione scolastica, la previsione e l'elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, la mobilità del personale, il conferimento degli incarichi.
Ciò premesso, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2006-2007, è fissato al 25 gennaio 2006.
Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono di seguito opportune istruzioni ed indicazioni.
Scuola dell'infanzia
Tenuto conto della crescente rilevanza educativa e sociale della scuola dell'infanzia e che la stessa legge 28 marzo 2003, n. 53 e il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 ne hanno previsto la graduale generalizzazione, questo Ministero, anche al fine di corrispondere alle crescenti diffuse richieste della famiglie, già da tempo sta provvedendo a progressivi, significativi incrementi delle dotazioni di organico, con conseguente ampliamento delle opportunità di fruizione di tale importante servizio.
Gli anticipi di iscrizione
L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 59/2004 prevede che le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento possono essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia. Tale istituto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge n. 53/2003, sta trovando nei diversi contesti attuazione graduale attraverso interventi e soluzioni di carattere sperimentale, in relazione "alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità."
Come è noto, per l'anno scolastico 2005-2006 è stato possibile dare attuazione soltanto parziale all'istituto degli anticipi nella scuola dell'infanzia, a causa della mancata realizzazione di alcune preliminari condizioni di fattibilità. In dipendenza di tale situazione si è convenuto, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, di prorogare il termine di messa a regime degli anticipi fissato dal citato art. 7 della legge n. 53/2003, mediante apposito intervento legislativo, attualmente all'esame del Parlamento.
Conseguentemente, per l'anno scolastico 2006-2007 deve intendersi prorogata la fase sperimentale che caratterizza il periodo transitorio definito dall'art. 7, comma 4 della legge n. 53/2003, fermo restando l'impegno di questa Amministrazione di attivare tutte le iniziative (ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL) e gli interventi atti a rimuovere gli impedimenti che ancora si frappongono alla regolare attuazione dell'istituto degli anticipi.
Pertanto, per l'anno scolastico 2006-2007 i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2007 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, alle condizioni e nei limiti esplicitati nelle circolari sulle iscrizioni n. 2/04 e n. 90/04, che, ad ogni buon conto, si ripropongono all'attenzione delle SS.LL.:
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esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
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disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale sugli organici;
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assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc..
È appena il caso di far presente che, rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza nell'ammissione alla frequenza le bambine e i bambini che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2006.
Le richieste di ammissione anticipata alle quali non potrà darsi esito positivo, saranno inserite in liste di attesa, secondo i criteri fin qui adottati in ciascuna realtà locale.
I Direttori Generali Regionali, dal canto loro, acquisiranno tutti i dati e gli elementi inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte, affinché questa Amministrazione, previa attenta e programmata ricognizione, possa valutare le possibilità e le iniziative da assumere ai fini dell'accoglimento delle stesse. Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia, previsti dal decreto legislativo n. 59/2004, sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per le articolazioni orarie di cui al citato decreto legislativo, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.
Di tali opzioni si terrà debito conto ai fini della determinazione delle dotazioni organiche relative all'anno 2006/2007.
Scuola primaria
In via preliminare è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 53/2003, sono soggetti al vincolo di iscrizione coloro che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2006.
Ciò posto, va precisato che le innovazioni introdotte dalla riforma della scuola primaria, aventi diretta attinenza con le operazioni di iscrizione, si riferiscono, in particolare, a tre fattispecie: gli anticipi di iscrizione alla prima classe, gli orari di funzionamento, gli insegnamenti e le attività facoltativi e opzionali.
Gli anticipi di iscrizione alla prima classe
La legge n. 53/2003 stabilisce che, una volta a regime, le famiglie hanno la facoltà di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; tale facoltà, per l'anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età entro il 31 marzo.
Per l'anno scolastico 2006-2007, tenuto conto delle risorse disponibili, il termine per il compimento dell'età di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al 30 aprile 2007 e riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 30 aprile 2001.
È opportuno sottolineare che la domanda d'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria costituisce, una volta esercitata tale facoltà, un diritto delle famiglie, cui consegue l'obbligo di accoglimento da parte delle scuole.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli assetti ordinamentali della riforma prevedono la seguente articolazione dell'orario delle attività didattiche:
- una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore;
- una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 7), corrispondenti ad una media settimanale di tre ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore complessivo va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 7, il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa (nel limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una media settimanale di massimo 10 ore), concorrente anch'esso alla determinazione dell'organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza da parte del personale docente.
All'atto delle iscrizioni le famiglie possono determinarsi per la scelta del solo orario obbligatorio o dell'orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività facoltative opzionali e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, da formulare all'atto dell'iscrizione.
In coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa di istituto, secondo una logica di progressivo ampliamento e arricchimento finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio e per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio delle attività e degli insegnamenti facoltativi e opzionali predisposti dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse professionali disponibili.
Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli insegnamenti offerti dalla scuola entro le 99 ore annue.
Le scuole, dal canto loro, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie.
Scuola secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di I grado nel prossimo anno i nuovi assetti ordinamentali educativi e didattici introdotti dalla riforma si applicheranno anche alle terze classi.
Inoltre, sempre dal prossimo anno scolastico, per effetto dell'art. 25 del decreto legislativo n. 226/2005, che ha previsto alcune disposizioni integrative delle norme relative al primo ciclo di istruzione, la scuola secondaria di I grado sarà interessata a significative modifiche del quadro orario obbligatorio delle lezioni, fatta eccezione, per le ragioni che di seguito si preciseranno, per l'insegnamento "potenziato" della lingua inglese.
Anche in riferimento a quanto sopra, si richiamano all'attenzione delle SS.LL. i seguenti profili della riforma della scuola secondaria di I grado che assumono particolare rilievo in relazione agli adempimenti delle iscrizioni.
Gli orari di funzionamento
Rispetto all'attuale orario obbligatorio delle lezioni, corrispondente ad una media di 27 ore settimanali, le due ore aggiuntive risultanti dalle integrazioni apportate dal citato art. 25 del decreto legislativo n. 226, sono destinate ad incrementare, per l'intera durata del corso, di un'ora settimanale l'insegnamento della lingua inglese, per un totale complessivo settimanale di tre ore, e di un'ora l'insegnamento della tecnologia, per un totale complessivo di due ore settimanali.
Ne deriva che dal prossimo anno scolastico l'orario di funzionamento obbligatorio annuale sarà di 957 ore, corrispondenti ad una media settimanale di 29 ore, cui si aggiungeranno ulteriori 132 ore annuali, opzionali facoltative e gratuite per gli alunni, corrispondenti ad una media settimanale di quattro ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto, come è noto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, per un massimo di 231 ore annuali, corrispondenti ad una media settimanale di 7 ore.
Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado potranno, pertanto, esprimere le loro scelte, all'atto dell'iscrizione, tra l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 132 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.
Per l'anno scolastico 2006/2007, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni; di conseguenza gli organici verranno determinati secondo la citata, pregressa normativa e sulla base delle indicazioni ed istruzioni che verranno diramate a parte.
L'insegnamento della lingua inglese
Il comma 2 dell'art. 25 del già citato decreto legislativo n. 226/2005, con riferimento all'insegnamento della lingua inglese, ha previsto che le famiglie possano richiedere per i propri figli l'utilizzazione anche del monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria, per un una media complessiva di 165 ore annue (pari a cinque ore settimanali), risultanti dall'accorpamento degli orari dei due insegnamenti; tanto al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana.
La norma dispone, altresì, che tale scelta abbia graduale attuazione a cominciare dalla prime classi e sia vincolante per l'intera durata della scuola secondaria di primo grado e per tutto il percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione. In considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, la riforma degli ordinamenti per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado andrà compiutamente a regime al termine dell'anno scolastico 2006-2007, e che, con riferimento al secondo ciclo, avrà avvio graduale soltanto dall'anno scolastico 2007-2008, il citato art. 25, 2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005 potrà trovare applicazione solo dall'anno scolastico 2007-2008.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere che le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in relazione ai quali le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le predette richieste siano formulate all'atto dell'iscrizione da parte delle famiglie stesse.
Sarà cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di ampliamento e di arricchimento dell'offerta formativa finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo modalità assunte nella propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali che le istituzioni medesime, sulla base delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo anno scolastico. Le famiglie potranno esercitare le proprie scelte tra le varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 132 ore annue, esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività presentate.
Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Specifica menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale per il quale, per effetto dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è assicurata una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva rispetto alle 957 ore obbligatorie previste dall'art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004, così come modificato dall'art. 25 del citato decreto legislativo n. 226/2005; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.
Istituti comprensivi
Si conferma, come per gli anni precedenti, che nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria.
In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare al dirigente scolastico della scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 25 gennaio 2006, alla istituzione scolastica interessata.
Scuola secondaria di secondo grado - percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
Ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, coloro che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, come da art. 28 decreto legislativo n.226/2005, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
È opportuno premettere che l'iscrizione ad uno dei due percorsi preclude la possibilità di presentare contestualmente domanda di iscrizione all'altro percorso. Nel primo caso, gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, indirizzeranno le domande di iscrizione alla prima classe al Dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione saranno presentate ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado frequentate, i quali:
- provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 25 gennaio 2006;
- verificheranno il reale assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione da parte degli interessati, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
- attiveranno tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari.
Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza di informare le famiglie che l'iscrizione alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi gli attuali istituti professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il vigente ordinamento, per l'intera durata del percorso quinquennale; ciò in considerazione del fatto che la riforma del secondo ciclo prenderà avvio con gradualità a partire dall'anno scolastico 2007-2008 e che lo stesso decreto legislativo n. 226/2005, al comma 6 stabilisce che "i corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento".
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Nel secondo caso, va precisato che, in attuazione del citato art. 28 del decreto legislativo 226/2005, anche per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che concludono la scuola secondaria di I grado, di accedere ai percorsi sperimentali di formazione professionale - la cui durata, come è noto, è almeno triennale -, in attuazione dell'Accordo-quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 da questo Ministero, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.
Poiché le intese sottoscritte con le Regioni prevedono percorsi formativi differenziati nei diversi contesti territoriali, le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dai protocolli sottoscritti a livello regionale.
A tale fine gli Uffici scolastici regionali, d'intesa con i competenti Assessorati delle rispettive Regioni, definiranno i tempi e le modalità di iscrizione ai suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e ne daranno tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.
Perché il diritto-dovere all'istruzione possa trovare attuazione nella misura più ampia e partecipata, si raccomanda vivamente di promuovere, nelle forme ritenute più idonee, tutti gli interventi di sostegno e orientamento di cui è menzione all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005, nonché di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti.
Con l'occasione si evidenzia che i titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del triennio dei corsi sperimentali sono utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (aree tecnologica, scientifica, storico-socio-economica e dei linguaggi), di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, nonché alla certificazione finale e ai passaggi tra i sistemi formativi, di cui alla Conferenza unificata del 28 ottobre 2004.
Con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al più volte citato Accordo quadro, i Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti interessati, verificheranno l'assolvimento del diritto-dovere al fine di rilevare i casi e le ragioni di inosservanza e di promuovere tutte le azioni che si dovessero rendere necessarie.
Sempre con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al più volte citato Accordo quadro, le verifiche per l'accertamento delle iscrizioni terranno conto dei termini e delle modalità definiti in sede regionale, attraverso opportune intese tra gli Uffici scolastici regionali e i competenti Assessorati regionali.
Ad ogni buon fine, in considerazione della circostanza che i tempi di iscrizione ai corsi sperimentali di istruzione e formazione e di quelli fissati per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado seguono scansioni diverse e non si legano alle normali cadenze dell'anno scolastico, le SS.LL., d'intesa con le strutture regionali competenti, vorranno impartire ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado, di provenienza degli alunni che abbiano optato per i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, le opportune istruzioni intese a verificare l'effettivo esercizio del diritto-dovere da parte degli interessati. Tale verifica dovrà essere effettuata anche nei confronti di coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni.
Gli Uffici Scolastici regionali stabiliranno opportuni accordi con le Regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei soggetti destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
Ai fini della verifica dell'assolvimento del diritto-dovere sia nel sistema di istruzione che nel sistema di istruzione e formazione professionale, saranno effettuate apposite rilevazioni, mediante l'utilizzo di procedure informatiche, con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici del Miur, secondo le procedure e le modalità già adottate negli anni decorsi. Al riguardo si fa riserva di impartire apposite istruzioni.
Alunni con cittadinanza non italiana
Come è noto, la presenza, in continuo aumento, di soggetti con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, con il quale la nostra società ormai convive con carattere di normalità ed ordinarietà. È opportuno ricordare che i minori, presenti in tutto il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi dell'articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero, hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, e sono soggetti al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 76/2005.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.
I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
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dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
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dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
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del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
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del titolo di studio eventualmente posseduto.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/2005. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni interessati all'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali o paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la circolare ministeriale n. 85/2004 e integrate con la successiva circolare n. 10/2005, con riserva di eventuali aggiornamenti, qualora dovessero rendersi necessari.
Corsi per adulti
Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2006.
Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2006 e, comunque, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2006-2007.
Modulistica e iscrizione on-line
Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nonché concernenti la scelta delle diverse opportunità formative
La modulistica comprende:
* Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni
* Mod. A per la scelta delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia
* Mod. B1 per la scelta delle opportunità formative nella scuola primaria
* Mod. B2 per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di I grado
* Mod. C per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di II grado
* Mod. D per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
* Mod. E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado.
Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www.istruzione.it/news/2005/iscrizioni2006.shtml).
Il Capo Dipartimento
F.to Pasquale Capo
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