Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale
(testo
approvato definitivamente dal Senato il12 marzo 2003)
Art.
1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1.
Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità
di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il princìpio
di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi
sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di
comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
di istruzione e formazione professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di
istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con
la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997.
3.
Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un
piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione
del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della
riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di
pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative
e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere
di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate,
con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con
le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata
in vigore.
Art.
2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1.
I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione
e di formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) è
promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate
a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali
e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze
e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale
e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento
di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione
di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello
di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali
di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, attraverso
adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione
dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione
e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico
di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo
formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere
predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo
1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi
finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo
1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo
7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un
secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione
e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine
e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica
e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso
dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata
la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in
forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni
di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità
e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria
di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità
di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un
primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base,
e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo
con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì
il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è
previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre
alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e
delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione
alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta
ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione;
il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il
cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei
e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare
e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato
a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio
della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene
anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove
tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei
e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche
si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i
licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa
in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa
il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà
accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali
e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali
di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera
c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono
condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile
anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità
di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità
di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè
di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono
essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere
g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del
percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle
regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
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