Portfolio: garanzie nei processi formativi degli alunni - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 33 della Costituzione; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Visto il d.lg. 19 aprile 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della l. 28 marzo 2003, n. 53); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; CONSIDERATO: 1. Premessa La riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ha introdotto la redazione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato "Portfolio (o cartella) delle competenze individuali", da redigere singolarmente per ciascun alunno. Il Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi. La normativa di riferimento (d.lg. 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine una documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali. Il Portfolio è compilato e aggiornato (nella scuola d'infanzia) dai docenti di sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente coordinatore-tutor dell'alunno in collaborazione con altri docenti, alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (allegati A, B) e C) del citato decreto). Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al Portfolio. Rispondendo alla richiesta dell'Autorità (nota del 31 maggio 2005), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-Dipartimento per l'istruzione (lettera del 20 giugno 2005) ha fornito alcune informazioni. Il Ministero ha anche convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio "dati personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno"; si è poi dichiarato disponibile ad inviare una nota esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutte le istituzioni scolastiche, affinché queste si conformino al Codice in materia di protezione dei dati personali nella compilazione e gestione del Portfolio. A conclusione dell'esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il Garante ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare alcune misure volte a favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice), considerata la quantità, la varietà e la delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio e l'ingente numero dei minori e familiari interessati. 2. Le principali questioni Le problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali confluenti nel Portfolio, relativi al percorso scolastico e alla vita privata e sociale degli alunni. Non è previsto, a livello nazionale, un modello tipo di Portfolio sul piano della forma e dei contenuti in dettaglio del documento. Ciò determina la proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, come dimostrano alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è richiesto l'inserimento di tipologie di dati personali assai differenti (o è possibile inserirli o chiedere il loro inserimento) e nei quali l'alunno può illustrare rapporti interpersonali di natura privata e vicende familiari. Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati (quali, ad esempio, l'indicazione dell'utilizzo della lingua madre solo nel paese di origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo post-natale), possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo stato di adozione di un minore, nei confronti delle quali l'ordinamento impone precise cautele (l. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare art. 28). In alcuni casi, sono richieste informazioni relative al profilo psicologico dell'alunno (descrizione di paure o disagi del minore), al suo stato di salute (notizie su particolari patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all'ambiente sociale di estrazione (acquisizione di informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura strettamente familiare. La diversità dei modelli di Portfolio agevola, quindi, una più ampia annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: art. 4, comma 1, lett. d), del Codice). 3. Come trattare i dati personali La compilazione e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di dati personali. L'istituto scolastico frequentato dall'alunno ne è il titolare, stante l'autonomia funzionale, didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo ad esso riconosciuta (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Tale trattamento deve rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i principi di seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice). Principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice) Principio di necessità (art. 3 del Codice) Principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice) Principio di indispensabilità (art. 22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/ 2004) 4. Prescrizioni da osservare Con il presente provvedimento, a garanzia degli interessati, il Garante prescrive ai titolari del trattamento di osservare, in attuazione dei predetti principi, anche le seguenti misure volte a conformare pienamente i trattamenti alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c) del Codice), invitando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a recepire le prescrizioni medesime nella nota esplicativa che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutti gli istituti scolastici. Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, deve attuare le seguenti misure: Predisposizione del modello di Portfolio Informare gli interessati Istruzioni per la compilazione Presupposti per inserire dati sensibili Designare gli incaricati Sicurezza dei dati Garantire l'esercizio dei diritti Breve conservazione dei dati Rilascio all'interessato TUTTO CIÓ PREMESSO, IL GARANTE: a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive agli istituti scolastici di adottare le misure necessarie ed opportune indicate in motivazione, al fine di conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni; b) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca-Dipartimento per l'istruzione, anche per il seguito indicato in motivazione; c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. Roma, 26 luglio 2005 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Paissan IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli
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