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D.Lgs.
30 giugno 1999, n. 233
Riforma
degli organi collegiali territoriali della scuola, Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170. Art. 1. Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale. 1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati. 2. Gli organi collegiali
di cui al comma 1 sono: Art. 2. Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Il Consiglio formula
proposte ed esprime pareri obbligatori: 3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli. 4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro. 5. Il Consiglio superiore
della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti.
Di tali componenti: 6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, e D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c). 7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche. 8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola. 9. Con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità
per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni
e le nomine dei componenti del consiglio. Art.
3. Organi, struttura, e funzionamento del Consiglio superiore della
pubblica 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati. 3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale. 4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti. 5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere. 6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall'amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione. 7. Il Consiglio si
avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è
preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.
Art. 4. Consigli regionali dell'istruzione. 1. È istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. 2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento. 3. Il consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale. 4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. È garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 6. All'interno del consiglio è istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2. 7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere. 8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale. 9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. 10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia è istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 11. I termini e le
modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali
sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.
Art. 5. Consigli scolastici locali. 1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria. 2. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani. 3. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei consigli scolastici locali. 4. Il consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5; da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle medesime scuole; da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all'atto della elezione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche; da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti competenti per territorio; da cinque rappresentanti designati dagli enti locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio scolastico periferico competente, che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente. 5. Il numero complessivo dei componenti eletti nei consigli scolastici locali è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. È garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 6. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con due rappresentanti del personale delle predette scuole statali; con un rappresentante del personale delle predette scuole pareggiate parificate e legalmente riconosciute; con un rappresentante dei genitori degli alunni e con un rappresentante degli studenti delle predette scuole. 7. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 8. Il consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un regolamento di organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica. 9. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere. 10. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, dei consigli scolastici locali a norma dell'articolo 139, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I comuni provvedono per i consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale e le province per i consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio di più comuni. 11. Le modalità
di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate
dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono
direttamente a disciplinare l'elezione e la designazione dei propri
rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali partecipino allo
stesso consiglio locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali
al numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell'ambito territoriale
di competenza del consiglio stesso. Art. 6. Organi collegiali d'interesse degli enti locali. 1. Il singolo ente
locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi
collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero
per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per
le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione periferica
della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di
riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 7. Disposizioni finanziarie. 1. Le disponibilità
finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione
per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento
del consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi
collegiali regionali e locali. Art. 8. Disposizioni transitorie e di attuazione. 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5. 2. Con effetto 1° settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo. 3. Entro la data di cui al comma 2 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione. 4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.
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