D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249
Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175.
Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Articolo
1. Vita della comunità scolastica.
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo,
di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa
ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera
per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno
e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i princìpi
generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più
ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda
il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità
dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità
e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale.
Articolo
2. Diritti.
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale
e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste,
di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà
tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni
e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti,
con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere
la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi
casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento
ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi
e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della
vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere
le condizioni per assicurare:
a)
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante
il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di
ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero
della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti,
che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione
tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di
assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.
10.
I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali
da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti
delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con
gli ex studenti e con le loro associazioni.
Articolo
3. Doveri.
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente
i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del
capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i princìpi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente
le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di
rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Articolo
4. Disciplina.
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento
dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità
di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto,
per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi
reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica,
per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame
e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Articolo
5. Impugnazioni.
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di
cui al comma l è ammesso ricorso da parte degli studenti nella
scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad
un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa
parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola
in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni
del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo
di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti
designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore
designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una
persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
Articolo
6. Disposizioni finali.
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti
dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali
di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
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