D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275
Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Gazz.
Uff. 10 agosto 1999, n. 186, S.O..
TITOLO
I
Istituzioni
scolastiche nel quadro dell’autonomia
Capo
I - Definizioni e oggetto
Art.
1. Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
1. Le istituzioni scolastiche
sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione
e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni
delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti
locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti
locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità
individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L’autonomia delle
istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento
e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati
allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente
con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione
e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento
e di apprendimento.
Art.
2. Oggetto.
1. Il presente regolamento
detta la disciplina generale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione
delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento,
fatta salva l’immediata applicazione delle disposizioni transitorie,
si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre
2000.
3. Le istituzioni scolastiche
parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di
cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità,
il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative
alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative
all’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo e alle iniziative finalizzate all’innovazione. A esse si
applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento
riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi
tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività
nella scuola dell’infanzia. La terminologia adottata tiene conto della
pluralità di tali contesti.
Capo
II - Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo
Art.
3. Piano dell’offerta formativa.
1. Ogni istituzione
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti,
il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito
della loro autonomia.
2. Il Piano dell’offerta
formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi
dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari,
e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell’offerta
formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte
generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di
circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e,
per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è
adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al
comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli
enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell’offerta
formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie
all’atto dell’iscrizione.
Art.
4. Autonomia didattica.
1. Le istituzioni scolastiche,
nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà
di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali
del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali
in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere
e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano
le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando
tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell’esercizio dell’autonomia
didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento
e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli
alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte
le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:
a) l’articolazione
modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di
unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria
della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio
di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l’attivazione di
percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione
agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l’articolazione
modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
o da diversi anni di corso;
e) l’aggregazione delle
discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell’ambito dell’autonomia
didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi
manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più
discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera
in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell’esercizio della
autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità
e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati
a norma dell’articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri
di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed
i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l’adozione
e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi
compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa
di cui all’articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
Esse favoriscono l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il
riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti
ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche
avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo
8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra
diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i
criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento
reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione
sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 17 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli
di studio previsti dall’attuale ordinamento.
Art.
5. Autonomia organizzativa.
1. Le istituzioni scolastiche
adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità
organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo
di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi
e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Gli adattamenti
del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche
in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa,
nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario
scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L’orario complessivo
del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività
sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione
plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non
meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione
scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere
diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle
scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta
formativa.
Art.
6. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando
tra l’altro:
a) la progettazione
formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e
l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l’innovazione metodologica
e disciplinare;
d) la ricerca didattica
sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione
educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni,
esperienze e materiali didattici;
g) l’integrazione fra
le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti
istituzionali competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa
la formazione professionale.
2. Se il progetto di
ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre
la flessibilità curricolare prevista dall’articolo 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le
modalità di cui all’articolo 11.
3. Ai fini di cui al
presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano
lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti
reciproci, nonché con il Centro europeo dell’educazione, la Biblioteca
di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università
e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività
di ricerca.
Art.
7. Reti di scuole.
1. Le istituzioni scolastiche
possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali.
2. L’accordo può
avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità,
ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni
e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con
le finalità istituzionali; se l’accordo prevede attività
didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e
aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo
o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate
per la parte di propria competenza.
3. L’accordo può
prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono,
fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno
stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati
in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per
la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità
stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L’accordo individua
l’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento
delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze
e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie
messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l’accordo
è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono
aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano
parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla
rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell’ambito delle
reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra
l’altro a:
a) la ricerca didattica
e la sperimentazione;
b) la documentazione,
secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia
circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
c) la formazione
in servizio del personale scolastico;
d) l’orientamento
scolastico e professionale.
7.
Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto
possono essere definiti in modo da consentire l’affidamento a personale
dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi
e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui
al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente
che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università
statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie
operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione
di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori
dell’ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono
promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento
di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato
e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso
le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione
ed estrarne copia.
10. Le istituzioni
scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati
per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell’offerta
formativa di cui all’articolo 3 e per l’acquisizione di servizi e beni
che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
Capo
III - Curricolo nell’autonomia
Art.
8. Definizione dei curricoli.
1. Il Ministro della
pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari
sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell’articolo
205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi
di studio:
a) gli obiettivi generali
del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici
di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e
le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il
relativo monte ore annuale;
d) l’orario obbligatorio
annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale
obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità
temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività
della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi
alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali
circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei
debiti formativi;
h) i criteri generali
per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione
permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato
di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche
determinano, nel Piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio
per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota
definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende
le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella
determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le
scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell’integrazione
tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole
è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed
è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto
delle diverse finalità della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore.
4. La determinazione
del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni
concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci
azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle
attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali,
culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie
possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della
singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione
tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti
locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione
ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L’adozione di nuove
scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve
tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto
alla conclusione del corso di studi prescelto.
Art.
9. Ampliamento dell’offerta formativa.
1. Le istituzioni scolastiche,
singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano
ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le
proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi
con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della
popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati
a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività
facoltative che per la realizzazione di percorsi formativi integrati,
le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le
Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche
possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello
nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici
progetti.
4. Le iniziative in
favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione,
anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a
percorsi formativi personalizzati. Per l’ammissione ai corsi e per la
valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati
anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze
di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti
ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può
implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell’ambito delle
attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche
iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli
alunni.
Art.
10. Verifiche e modelli di certificazione.
1. Per la verifica
del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli
standard di qualità
del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze
per rilevazioni periodiche. Fino all’istituzione di un apposito organismo
autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell’educazione,
riformato a norma dell’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
2. Le rilevazioni di
cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l’efficace
raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di iniziative
nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio,
anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per
le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze,
le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi
quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni
e debitamente certificate.
Art.
11. Iniziative finalizzate all’innovazione.
1. Il Ministro della
pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell’istruzione,
di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di
una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli
con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di
bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi,
la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi,
i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì
progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche
riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi
dell’articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono
avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi;
quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati,
sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove
scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all’articolo
8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si
caratterizzano per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.
3. Le iniziative di
cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di
accordi adottati a norma dell’articolo 2, commi 203 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. È riconosciuta
piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell’ambito delle
iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce
le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve,
fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità
ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell’articolo
278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Capo
IV - Disciplina transitoria
Art.
12. Sperimentazione dell’autonomia.
1. Fino alla data di
cui all’articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data
29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati
ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche
possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività
previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina
e attività è possibile entro il quindici per cento del
relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna
ed elementare l’orario settimanale, fatta salva la flessibilità
su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per
la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 104
e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all’articolo 129,
commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all’articolo 130 del decreto legislativo del
16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali
di cui all’articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte
le istituzioni scolastiche dall’anno finanziario immediatamente successivo
alla loro emanazione.
Art.
13. Ricerca metodologica.
1. Fino alla definizione
dei curricoli di cui all’articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti
degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni
scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all’articolo 8, riorganizzando i propri percorsi
didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della
pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche
ed esperienze, anche mediante l’istituzione di banche dati accessibili
a tutte le istituzioni scolastiche.
TITOLO
II
Funzioni
amministrative e gestione del servizio di istruzione
Capo
I - Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni
Art.
14. Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche.
1. A decorrere dal
1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le
funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione
e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico
ed economico del personale non riservate, in base all’articolo 15 o
ad altre specifiche disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica.
Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui
all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema
informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le
attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni
scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le
istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi
alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni,
la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti
in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi,
la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi
internazionali. A norma dell’articolo 4 del regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli
alunni.
3. Per quanto attiene
all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità
di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera di
cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto
stabilito dal regolamento di contabilità di cui all’articolo
21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere
deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato,
nel rispetto dei princìpi di universalità, unicità
e veridicità della gestione e dell’equilibrio finanziario. Tale
regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità
negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell’attività
negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il
controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche
riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del
nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità
dei compiti ad esse affidati, per garantire all’utenza un efficace servizio.
Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le
scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono,
altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione
e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per
corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni
scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale
della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell’articolo
4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte
le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite
alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora
adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle
more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi
gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti
adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni
in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi
il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo
della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può
proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto
diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito
della decisione sul reclamo.
Art.
15. Competenze escluse.
1. Sono escluse dall’attribuzione
alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale,
il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più
ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede
garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di
insegnamento:
a) formazione delle
graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti
di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità
esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente
l’organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per
utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di
titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 14,
comma 2.
2. Resta ferma la normativa
vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art.
16. Coordinamento delle competenze.
1. Gli organi collegiali
della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico
esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.
59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno
il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione
del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile
amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria
nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della
scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione
e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato
dal personale della scuola ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera
d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
TITOLO
III
Disposizioni
finali
Capo
I - Abrogazioni
Art.
17. Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
1. Ai sensi dell’articolo
21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto
dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; articolo 5,
commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10,
11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7, limitatamente alle parole: «e del consiglio scolastico distrettuale»,
8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4;
articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo
122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi
2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola:
«settimanale» e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144,
165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi
1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole «e ad
otto decimi in condotta»; articoli 193-bis e 193-
ter; articoli 276,
277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli
329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la facoltà
di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che individuino
eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente
regolamento.
|