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Legge
17 maggio 1999, n. 144
Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
S.O. n. 99/L alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118. (Estratto)
Articolo 68. - Obbligo di frequenza di attività
formative 1.
Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani,
ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento
e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente
istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di
età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche
integrati di istruzione e formazione: a)
nel sistema di istruzione scolastica;
b)
nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c)
nell'esercizio dell'apprendistato.
2.
L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento
di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione
scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti
per il passaggio da un sistema all'altro. 3.
I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria
competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o
assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative
di orientamento. 4.
Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a)
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge
20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per
l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi
a decorrere dall'anno 2001;
b)
a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n.440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire
110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere
dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni.
5.
Con regolamento da adottare, entro sei mese dalla data di pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente
articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego
di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione
e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati
di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione
e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative
attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma
1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito
delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo
anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16
della legge 24 giugno 1997, n.196. Le predette risorse possono altresì
essere destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali
in atto, di formazione per l’apprendistato, dei quali sia verificata
la compatibilità con le disposizioni previste dall’articolo 16
della citata legge n.196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi
1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite
e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio
di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3
sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano. Articolo
69. - Istruzione e formazione tecnica superiore) 1.
Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani
e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione
integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col
possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato
di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi
dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalità che favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi
di cui all’articolo 68 e determinano i criteri per l’equipollenza dei
rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì
definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità
della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. 2.
Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati
con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi,
sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione
dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori,
enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196,
e imprese associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3.
La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che
attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee
guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale. 4.
Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere
sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della
pubblica istruzione, nonchè sulle risorse finalizzate a tale
scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche
e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione
rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito
nazionale. |
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