pubblicata in G.U. n. 300 del 27 Dicembre 2000. Disciplina
delle associazioni di promozione sociale Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI Art. 1. (Finalità e oggetto della legge) 1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma,
4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali
e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale
e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche
e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti. Art. 2. (Associazioni di promozione sociale) 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini
e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali
e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità
la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Art. 3. (Atto costitutivo e statuto) 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
Art. 4. (Risorse economiche) 1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22. Art. 5. (Donazioni ed eredità) 1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. 2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. Art. 6. (Rappresentanza) 1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. 2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo II REGISTRI
E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO Sezione I Registri nazionale, regionali e provinciali Art. 7. (Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale
possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno
un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 8. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali) 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo
7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione
e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in
ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale
nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali,
nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente
copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11. Art. 9. (Atti soggetti ad iscrizione nei registri) 1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività. 2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento. Art. 10. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti
di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel
caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per
la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso
si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito
delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della
giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante
dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
Sezione II Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo Art. 11. (Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio»,
presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto
da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere
nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a
sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
Art. 12. (Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso
il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento
entro sessanta giorni dall’insediamento.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle
risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per
gli affari sociali. Art. 13. (Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti
di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo
12. Art. 14. (Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo
con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la
legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2. Art. 15. (Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire
all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini
statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime
materie con gli osservatori regionali. Art. 16. (Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con
l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12
della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
Art. 17. (Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano
dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL),
scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale
e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente,
cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e
cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
Capo III PRESTAZIONI
DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI Sezione I Prestazioni degli associati Art. 18. (Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente
delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita
dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
Art. 19. (Flessibilità nell’orario di lavoro) 1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Sezione II Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti
dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali,
a quelle rese agli associati. Art. 21. (Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato,
da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote
e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non
concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta
sugli intrattenimenti. Art. 22. (Erogazioni liberali) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002. Art. 23. (Tributi locali) 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni. Art. 24. (Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per
le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri
per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle
convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione
di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico
inerenti alle finalità istituzionali. Art. 25. (Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza
del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale
ricevuti dall’Osservatorio. Art. 26. (Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il
diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 27. (Tutela degli interessi sociali e collettivi) 1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 28. (Accesso al Fondo sociale europeo) 1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali. Art. 29. (Norme regionali e delle province autonome) 1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa. Art. 30. (Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni
con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività
previste dallo statuto verso terzi. Art. 31. (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari,
e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e
modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni
e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo
e di uguaglianza. Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in
comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati
per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo
le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti:
«nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
Capo IV DISPOSIZIONI
FINANZIARIE Art. 33. (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato
nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962
milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno
2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762
milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno
2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per
l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente. |