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Breve nota a margine della scheda di valutazione La circolare n. 85/2004 premette una sintesi delle novità legislative introdotte dalla legge n. 53/2003 e dal successivo decreto legislativo n. 59/2004 nonché gli articoli abrogati del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non compare il 309 (che è quindi pienamente in vigore), il cui quarto comma stabilisce che “per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.” La Camera dei deputati, con proprio ordine del giorno del 15 gennaio 1986, impegnò il Governo “a predisporre un apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all’insegnamento religioso, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione. Da allora il modulo per la valutazione del profitto relativo all’insegnamento religioso o delle attività alternative è sempre stato tenuto distinto dalla scheda di valutazione. Le norme di legge vanno osservate tutte e non può un provvedimento amministrativo, quale è una circolare, annullare un dispositivo di legge, disponendone a suo piacimento: la comunicazione relativa alla partecipazione e al profitto dell’insegnamento della religione cattolica vanno documentate in una scheda a sé. Nel rispetto della legalità repubblicana, della laicità di questo paese, ma soprattutto nel rispetto di tutti i bambini che sarebbero ingiustamente discriminati solo per aver esercitato un diritto, il Coordinamento Genitori Democratici invita dirigenti, insegnanti e genitori ad un’attenta vigilanza sul tema.
Sono disponibili in formato pdf Legge 53 (75 kB)
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