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“Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche”

Premessa

Trent'anni fa, grazie alla mobilitazione di lavoratori e studenti, nacquero gli Organi Collegiali scolastici. Essi si prefiggevano il passaggio da un governo burocratico e centralistico della Scuola ad una gestione sociale che avrebbe dovuto avere come protagonisti milioni di cittadini. Ma tutto ciò non è mai avvenuto, per gli insormontabili meccanismi di rigetto innescati dall'amministrazione scolastica, centrale e periferica, nei confronti della partecipazione democratica delle varie componenti scolastiche, con particolare riferimento agli studenti e alle loro famiglie. Pertanto, è quanto mai necessaria ed improcrastinabile una riforma degli Organi Collegiali che garantisca una reale gestione sociale del governo dell'Istituzione Scolastica dell'Autonomia e pari dignità a tutte le sue componenti.

Nello specifico del testo in esame:

  • Articolo 1 comma 5 (Gli organi di governo concorrono alla definizione e realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n.53, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa.): appare singolare vincolare l'impianto legislativo di governo delle istituzioni scolastiche alle Indicazioni nazionali che derivano da un impianto riformatore e che sono appunto indicazioni non prescrittive.
    Sarebbe inoltre da attenuare l'enfasi stilistica del periodo seguente sulle “prevalenti richieste delle famiglie” dato che anche nella formulazione antecedente questo diritto, già garantito dalla Costituzione, trovava un equilibrio di contenuto e forma contemperandosi col diritto d'apprendimento e la funzione educativa dei docenti.
     
  • Articolo 4 comma 1 (Il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico): è quanto meno inopportuno che al solo dirigente scolastico sia demandata la capacità propositiva su temi quali il regolamento del consiglio stesso o dell'istituzione. Chiediamo che tale capacità sia estesa al genitore presidente e ad almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.
     
  • Articolo 5 comma 1 (Composizione del consiglio della scuola “…. il direttore dei servizi generali amministrativi...”): scompare il personale ATA sostituito dal Direttore dei Servizi nella sola funzione di verbalizzatore con grave danno di ogni forma di democrazia rappresentativa.
    (“...un rappresentante tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola”): Il rappresentante dell'EE.LL, membro di diritto del consiglio dell'istituzione, non è la strada maestra per valorizzare l'autonomia della scuola, senza difendere nessuna autoreferenzialità della scuola crediamo siano altre le strade per una relazione virtuosa col territorio: conferenze periodiche tra gli eletti delle singole scuole in rete, osservatori d'area, etc.
    È compito delle singole istituzioni scolastiche e delle reti di scuole di instaurare rapporti di collaborazione e sinergia con i mondi vitali del territorio (Associazioni,Imprese, Agenzie culturali ed educative extrascolastiche, ecc).
     
  • Articolo 9 comma 1 Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto Il CGD esprime totale dissenso sull'istituzione di tale nucleo i cui ambiti di intervento appaiono confusi ed incerti perché se da un alto sembrano riferirsi all'efficienza del servizio, dall'altro si richiamano all'Istituto Nazionale di Valutazione i cui parametri si riferiscono alla qualità dell'offerta formativa alla luce dei criteri di valutazione degli standard di apprendimento. Poco chiaro anche il criterio di nomina dei membri indicati: nomina del dirigente o elezione diretta?
     
  • Articolo 11 Disposizioni finanziarie Per loro stessa natura gli organi collegiali sono organismi pubblici e democraticamente rappresentativi. Ai genitori eletti negli organi collegiali devono essere riconosciuti permessi lavorativi per partecipare alle sedute, analogamente a quanto previsto dalla normativa riguardo i permessi per funzioni e cariche pubbliche elettive

In sintesi:

Il Coordinamento Genitori Democratici ribadisce la propria contrarietà nei confronti dell'eliminazione dei Consigli di Classe e di Interclasse. Scompaiono infatti i consigli di classe, di intersezione e interclasse, ogni riferimento al ruolo degli insegnanti di sostegno ed alla loro attività progettuale specifica nella costruzione del POF, le regole di elettorato attivo e passivo ed ogni incompatibilità, la composizione dei consigli negli istituti comprensivi, la giunta esecutiva, la trasparenza e pubblicità degli atti nonché delle sedute.

I Genitori e gli Studenti hanno il diritto di continuare ad eleggere i propri rappresentanti in seno ai suddetti organismi e di dar vita ai Comitati dei Genitori e Studenteschi, la cui istituzione deve continuare ad avere rilevanza normativa e non svilimento a semplice opzione regolamentare. Detti Comitati devono svolgere l'indispensabile compito di interagire e collaborare con il Consiglio dell'Istituzione Scolastica, con il Dirigente e con il Collegio dei Docenti nella formulazione del progetto educativo di istituto, nell'adozione dei libri di testo e nell'organizzazione dei rapporti con l'extrascuola. Ai Genitori e agli Studenti va altresì garantita la gestione di proprie autonome attività, sentito il parere del Dirigente e degli altri Organi Collegiali.

Roma, 2.12.04