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PORTFOLIO E SCHEDA DI VALUTAZIONE

La CM 84/05 rende arbitrariamente obbligatori il portfolio e la nuova scheda di valutazione (Documento di valutazione), in palese violazione della normativa relativa all’Autonomia Scolastica. 

Il frequente ricorso ai termini obbligo e obbligatorio, nelle parti esplicative del portfolio e della nuova scheda, hanno convinto i Collegi dei Docenti ad adottarli supinamente.

Il Portfolio delle competenze individuali, non previsto dalla legge 53/03 e dal decreto attuativo 59/04, è una singolare emanazione delle cosiddette indicazioni nazionali che, invece di essere adottate in “via transitoria”, su ordine della Moratti, hanno illegittimamente sostituito i vigenti Programmi della Scuola di Base (1979, per la Scuola Media e 1985, per la Scuola Elementare), e gli Orientamenti della Scuola dell’Infanzia (1991).

Il portfolio, che dovrebbe essere compilato dal tutor, una figura professionale a tutt’oggi inesistente, non tiene conto di quanto deliberato dal Garante della Privacy e, così come concepito dal MIUR, costituisce un discriminante strumento di selezione di classe.

La CM 84 inserisce nel portfolio delle competenze il nuovo Documento di Valutazione che comprende le materie (ex discipline curriculari) valutabili secondo gli indicatori derivanti dall’illegittima imposizione delle Indicazioni Nazionali.

Le “nuove” materie, che riportano la Scuola di Base ad anacronistiche pratiche docimologiche, sono distinte in insegnamenti obbligatori opzionali e in insegnamenti facoltativi opzionali, vanificando di fatto l’unitarietà dell’insegnamento della vecchia Scuola dell’Obbligo.

Viene riconfermata la reintroduzione del voto di condotta, attraverso la cosiddetta valutazione del Comportamento che, disgiunta da quella degli apprendimenti, assume una valenza discriminante e selettiva, vanificando una virtuosa e consolidata pratica pedagogica.

Il nuovo Documento di Valutazione è altresì illegittimo e incostituzionale, in quanto comprende l’insegnamento di religione cattolica (IRC), unitamente alle relative attività alternative, tra i cosiddetti Insegnamenti Obbligatori Opzionali. In tal modo, la Moratti, nel rendere obbligatori l’IRC e le attività alternative, viola la Sentenza n. 203 del 1989, con la quale la Corte Costituzionale li aveva definiti facoltativi. Inoltre, la Corte Costituzionale, con successiva Sentenza n.13 del 1991, nel riaffermare lo stato di non obbligo dei suddetti insegnamenti, lo estendeva anche alla scelta alla scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio scolastico. Quindi l’IRC è un insegnamento facoltativo e, in quanto tale, non può prevedere l’obbligo di opzioni alternative.

La valutazione dell’IRC deve quindi essere contenuta in una “speciale nota riguardante l’interesse con il quale l’alunno (che di esso si avvale) segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”, così come previsto dall’art. 309 del D.Lgs n. 297 del 1994. Pertanto, l’inclusione dell’IRC e delle Attività Alternative nel nuovo Documento di Valutazione della Moratti lo rende illegittimo e, come tale, impugnabile dai Genitori che intendono farlo.


dicembre 2005