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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA

SEZIONE TERZA QUATER

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 414/2006

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente
LINDA SANDULLI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 01 Febbraio 2006

Visto il ricorso 414/2006 proposto da:

NICASTRO FLORIANA
CERRONI LETIZIA
MARCHETTI PATRIZIA

rappresentato e difeso da:

DE LIBERATO AVV. FRANCESCA
SALERNI AVV. ARTURO
con domicilio eletto in ROMA
VIALE CARSO, 23
presso
SALERNI AVV. ARTURO

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- della circolare 84/05 avente ad oggetto: linee guida per la definizione e l’impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione;
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006 gli avvocati come da verbale;
Considerato che il ricorso non pare “prima facie” manifestamente infondato con riferimento:
- al terzo profilo di gravame, relativamente alla Sez. C.b, concernente le biografie dell’alunno per violazione del principio di finalità del trattamento;
- al quarto motivo di gravame, relativo all’inserimento della religione cattolica nell’ambito delle materie curriculari, per violazione dell’art. 304, IV del d.lgs. 16.4.1994, 297,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006.

Mario Di Giuseppe     Presidente
Umberto Realfonzo    Consigliere, relatore