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UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTO il decreto legislativo concernente “Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;

VISTA  la legge 10 marzo 2000, n.62;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del **;

ACQUISITO, in data **, il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data **;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del **;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:


CAPO I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dai licei e dall'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea.

4. I licei e le istituzioni formative nelle quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e sono dotati di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione professionale perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53.

7. E' assicurata e assistita la possibilità di cambiare percorso tra i licei e all'interno dei licei, come previsto dall'articolo 12, comma 4, nonché di passare dai licei all'istruzione e formazione professionale, e viceversa, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo concernente le norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative e gli stages realizzati in Italia e all'estero  anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

9. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

10. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge n.144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n.281 del 1997, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.


CAPO II

I licei

 

Articolo 2

(Finalità e durata)

1. I licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata delle problematiche legate alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

2. I licei hanno durata quinquennale. I relativi percorsi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I licei realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A ed articolano i percorsi formativi secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati B, C, D, etc.

4. I licei, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

6. I licei  sono i seguenti: a) artistico; b) classico;  c) economico; d) linguistico; e) musicale e coreutico; f) scientifico; g) tecnologico; h) delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.


Articolo 3

(Attività educative e didattiche)

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei licei, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori, opzionali obbligatori ed opzionali facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Nel quinto anno, i licei organizzano attività ed insegnamenti  opzionali obbligatori destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

3. I licei, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi organizzano, a partire dal secondo biennio, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, e tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative prescelte. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.


Articolo 4

(Liceo artistico)

1. Il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il Liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) arti figurative;

b) architettura, design, ambiente;

c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a) nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

b) nel Laboratorio di progettazione, dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

c) nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'alle-stimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e di 990 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore nel primo biennio e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.


Articolo 5

(Liceo classico)

1. Il Liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo allo studente gli strumenti per interpretarle. Assicura la padronanza delle metodologie, delle tecniche e dei linguaggi relativi, nonché il rigore metodologico, la sensibilità ai valori anche estetici e l'ampiezza e fecondità della visione culturale, che consentono di cogliere le radici dell'umanesimo nel mondo moderno.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore  nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.


Articolo 6

(Liceo economico)

1. Il Liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il Liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

    a) economico-aziendale;

    b) economico-istituzionale.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare competenze organizzative, amministrative e gestionali mirate su specifiche opzioni, quali i servizi, il turismo e le produzioni agro-alimentari, in relazione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare competenze economico-giuridico-istituzionali, anche nelle dimensioni locale, nazionale europea e internazionale.

5. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo  e nel secondo biennio, e di 785 ore il quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio , 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. 


Articolo 7

(Liceo linguistico)

1. Il Liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di almeno tre lingue dell'Unione europea oltre l'italiano, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.


Articolo 8

(Liceo musicale e coreutico)

1. Il Liceo musicale e coreutico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale e coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore  nel primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e  nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore nel primo biennio, e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

 

Articolo 9

(Liceo scientifico)

1. Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente gli strumenti conoscitivi necessari per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore  nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.


Articolo 10

(Liceo tecnologico)

1. Il Liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente gli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della capacità progettuale e la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il Liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) meccanico;

b) elettrico ed elettronico;

c) informatico e della comunicazione;

d) chimico e biochimico;

e) sistema moda;

f) agrario;

g) costruzioni e territorio;

h) trasporti.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa le proprie capacità progettuali e l'apprendimento delle tecniche dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione ad essi proprie, relativamente a ciascuno degli ambiti di cui al comma 2.

4. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio e di 759 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio e di 330 ore, dedicato alle attività laboratoriali, nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.


Articolo 11

(Liceo delle scienze umane)

1. Il Liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente gli strumenti per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore  nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

 

Articolo 12

(Organizzazione educativa e didattica)

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3, sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato  all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio,  fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. I licei assicurano ed assistono, mediante apposite iniziative di orientamento e didattiche, i passaggi a un diverso indirizzo o ad altro liceo o ai percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale. 

5. I licei, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, definiscono specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

6. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) all'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline; tale nucleo essenziale rispecchia la cultura e l'identità nazionale e prevede una quota riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali; nonché alle modifiche delle indicazioni di cui all'allegato B;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici.


Articolo 13

(Valutazione e scrutini)

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisiste sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente, al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dei predetti bienni,  ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta solo per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.

6. Alle classi successive alla prima si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

7. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino di frequentare l'istituto. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

8. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione estiva.


Articolo 14

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio dei licei considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli allievi che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato , nella sessione dello stesso anno, gli allievi del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del DPR 23 luglio 1998, n.323.

5. All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite”.


CAPO III

L'istruzione e formazione professionale

Articolo 15

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresenta assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione e formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a conclusione dei percorsi, di durata almeno quadriennale, rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore  a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con i licei, con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 costituiscono l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione a norma dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione.


Articolo 16

(Livelli essenziali dell'offerta formativa)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano i relativi percorsi assicurando, quale livello essenziale dell'offerta formativa, il soddisfacimento della richiesta di frequenza.


Articolo 17

(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione  dei percorsi  formativi)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, l'avvio dell'anno formativo contemporaneo all'avvio dell'anno scolastico, un orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue, di cui tre quarti a frequenza obbligatoria, destinando almeno il 25 per cento all'apprendimento in contesti di lavoro. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi  formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale;

b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.


Articolo 18

(Livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e professionale)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e professionale:

a) che i percorsi di istruzione e formazione professionale siano personalizzati con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale del secondo ciclo, individuato all'articolo 1, comma 5 e che essi forniscano allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni;

b) che i percorsi di cui alla lettera a) siano riferiti a figure  di differente livello, relative ad aree professionali, definite mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e recepite con decreti del Presidente della Repubblica. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali, sulla base dei fabbisogni del territorio;

c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come previsto alla lettera b), siano rispettati gli standard minimi formativi di cui all'articolo 19, richiesti per la spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.


Articolo 19

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli  essenziali i seguenti standard minimi dei percorsi formativi:

a) l'acquisizione di competenze essenziali di base, nonché linguistiche come previsto dall'articolo 1, comma 5, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico–sociali ed economiche, così come individuate dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, allegato al presente decreto;

b) l'acquisizione delle competenze professionali relative alle figure professionali  definite a sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), mirate in relazione al livello della qualifica o del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie; 

d) la destinazione all'acquisizione delle competenze di cui alla lettera a) della quota oraria prevalente dell'orario complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti percorsi;

e) gli interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università  o nell'alta formazione artistica e musicale, e gli interventi di recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente;

f) la definizione di specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

g) la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera durata del corso ovvero, per la durata di almeno un periodo didattico qualora il corso stesso sia articolato in periodi didattici.


Articolo 20

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.


Articolo 21

(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia rilasciata certificazione periodica e finale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;

d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui all'articolo 20.


Articolo 22

(Livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi servizi )

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali delle strutture  e dei servizi, che le istituzioni formative abbiano i seguenti requisiti:

a) adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

b) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c) accettazione del sistema dei controlli pubblici;

d) completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b);

e) svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15 comma 6, realizzato d'intesa con i licei, con le università e con gli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f) adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;

g) adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

j) capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono conformi a quanto definito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2001, n.166 e sono ridefiniti a cadenza triennale previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo n.281 del 1997 e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.


Articolo 23

(Livelli essenziali dei passaggi tra i sistemi)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, per quanto di loro competenza, quale livello essenziale dei passaggi tra i sistemi, la possibilità di passaggio dal sistema dell'istruzione e formazione professionale a quello dei licei, e viceversa.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come previsto dall'articolo 12, comma 6, lettera b), e i crediti formativi conseguiti ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), sono stabilite mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, in conformità alle disposizioni della legge n. 53 del 2003.


Articolo 24

(Valutazione)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma  dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.


CAPO IV

Norme transitorie e finali 

 

Articolo 25

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. I percorsi liceali di cui al presente decreto sono gradualmente attivati a partire dall'anno scolastico 2006-2007.

2. I corsi avviati entro l'anno scolastico 2005-2006 negli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, proseguono fino al loro completamento.

3. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate.


Articolo 26

(Trasferimento di competenze alle Regioni)

1. Dall'anno scolastico 2006/2007 le competenze relative ai percorsi che si concludono con i titoli e le qualifiche di cui all'articolo 15, comma 5, non rientranti tra i licei di cui al Capo II del presente decreto, sono gradualmente trasferite alle Regioni.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato all'assicurazione dei livelli essenziali di cui al Capo III e alla definizione dei livelli del servizio da mantenere da parte delle Regioni, attuata mediante intese in sede di Conferenza Stato-Regioni nonché con specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, che comunque devono assicurare i livelli occupazionali, il soddisfacimento delle richieste dell'utenza, il rilascio dei diplomi di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali, il biennio post-qualifica, preordinato all'esame di Stato conclusivo, previsto dal precedente ordinamento.

3. Al trasferimento di cui al comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le singole Regioni interessate.


Articolo 27

(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1. Nell'anno scolastico 2005/2006, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza di cui al relativo decreto legislativo ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003,  allegato al presente decreto.

2. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1 del relativo decreto legislativo continua ad applicarsi l'articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.

3. Dall'anno scolastico 2006/2007 i percorsi sperimentali di cui al comma 1 vengono gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base delle intese di cui all'articolo 26, nonché di apposite intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero di specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, in conformità alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

4. La sperimentazione di cui al comma 3 è oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e cessa, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero di specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, a seguito della completa attuazione del diritto-dovere di cui all'articolo 1 del relativo decreto legislativo, e a condizione che venga pienamente assicurato agli studenti l'accesso ad  entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera scelta e che vengano definiti gli standard di costo dei percorsi di istruzione e formazione professionale.


Articolo 28

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi  statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

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