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COORDINAMENTO
GENITORI DEMOCRATICI
Definizioni e scopi Art. 1 Il Coordinamento Genitori Democratici (C.G.D.) è un'associazione nazionale di promozione sociale, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), di seguito indicata come C.G.D., che persegue finalità educative, formative, culturali e di solidarietà sociale. Il C.G.D. Nazionale ha sede in Roma, Via G. Cardano, 135. L'eventuale cambio della sede sociale potrà essere deliberata dalla Segreteria Nazionale, senza formale variazione del presente Statuto. Nella denominazione (CGD-ONLUS) ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico si farà uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo ONLUS. Art. 2 Il C.G.D., ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana, promuove nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno diritto delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute e dignità. Il C.G.D. si impegna, inoltre, a favorire l'affermazione di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, ed individua nella Scuola, nella quale opera come associazione nazionale di genitori di allievi, l'ambito prioritario della sua attività. Art. 3 Il C.G.D. si impegna a valorizzare e promuovere il ruolo educativo dei genitori, attraverso una cultura della genitorialità sociale. A tal fine, promuove la cultura della pace e della non violenza ed opera per fini di solidarietà e di promozione culturale, sociale ed umana, nella consapevolezza che i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere risolti solo nella prospettiva di un diverso rapporto tra il nord e il sud del mondo, di un comune impegno per la difesa della natura e dell'ambiente, del rispetto e della valorizzazione delle diversità di genere, etniche, culturali e religiose, del pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati. Art. 4 Il C.G.D., che è un'associazione senza scopo di lucro e non fa parte di strutture partitiche né religiose, si propone di contribuire alla piena realizzazione di una Scuola Pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale, in rapporto dinamico con il territorio e con le sue Istituzioni. A tale scopo sollecita l'impegno dei genitori e la collaborazione tra tutte le componenti scolastiche : Genitori, Studenti, Non Docenti, Insegnanti e Dirigenti Scolastici. Art. 5 Il C.G.D., in osservanza alla finalità educativa che ne ispira l'azione, si propone particolarmente di:
E' esplicitamente vietato svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, e non rientranti in quelle sopra menzionate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse che saranno realizzate nei limiti e alle condizioni disposte dal D.Lgs, 460/97. Gli scopi dell'associazione rientrano fra quelli previsti dai punti 4 e 10 dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 460/97, e le attività svolte per le finalità sociali sono indirizzate a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, culturali, sociali o familiari. Le forme associative Art. 6 Al C.G.D. Nazionale aderiscono i C.G.D. Locali e altre realtà associative che si riconoscono nel presente Statuto. Singole persone, a prescindere dalla loro nazionalità, genitori e non, possono aderire a un qualsiasi C.G.D. Locale. Laddove un C.G.D. non sia costituito, i singoli aderiscono all'associazione nazionale. Gli associati ai C.G.D. Nazionale e Locali danno la loro attività ed effettuano le loro prestazioni in modo volontario, libero e gratuito. Gli organismi aderenti al C.G.D. Nazionale conservano la propria completa autonomia giuridica, finanziaria, amministrativa e contabile, anche nei rapporti con terzi. È tassativamente esclusa, al di fuori dei casi di perdita dello status di associato previsti dallo statuto, la partecipazione temporanea alla vita associativa: ciascun associato ha diritto di voto, in assemblea e negli organismi in cui è eletto o delegato, per l'approvazione del bilancio e per le competenze attribuite ai singoli organi come previsto dai successivi articoli. Art. 7 Gruppi di genitori, comunque e dovunque operanti, possono costituire C.G.D. locali. I C.G.D. locali organizzano momenti di coordinamento, di collegamento e/o consultazione di dimensione circoscrizionale, comunale, provinciale o regionale per il raggiungimento di obbiettivi di comune interesse, anche ai fini della promozione di ulteriori realtà locali. Laddove debbano essere espressi rappresentanti del C.G.D. all'interno di organismi pubblici o privati, o si instaurino rapporti con Enti e/o Istituzioni dei diversi livelli territoriali, il coordinamento è obbligatorio fra i C.G.D. locali territorialmente interessati. Art. 8 Si possono costituire i Coordinamenti Regionali dei C.G.D. Locali operanti nella regione di pertinenza. I C.G.D. Regionali possono adottare un proprio Statuto che sia comunque conforme a quello nazionale. I C.G.D. Regionali, che operano come reti dei C.G.D. Locali, assumono le funzioni previste dall'art. 7, per il livello regionale. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, si possono costituire, con le stesse modalità, Coordinamenti provinciali, comunali e municipali e/o circoscrizionali. I livelli regionali, provinciali, comunali e municipali e/o circoscrizionali sono operativi e non gerarchici. Art. 9 E' possibile la designazione di “corrispondenti locali” al fine di fornire informazioni e documentazioni e per favorire aggregazioni associative laddove non esistano C.G.D. locali. I corrispondenti agiscono in diretta dipendenza degli organismi nazionali, a seguito di formale autorizzazione del Presidente su delibera della Segreteria Nazionale. Essi non hanno autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria e non possono attuare alcuna operazione di tipo organizzativo o finanziario che non abbia l'autorizzazione scritta da parte del Presidente, il quale può ritirare l'autorizzazione in qualunque momento, su delibera della Segreteria Nazionale. Art. 10 Le associazioni di genitori, che si costituiscono autonomamente sul territorio, presentano formale domanda di adesione al Presidente del C.G.D. Nazionale, con dichiarazione di accettazione dello Statuto Nazionale. Il Presidente, sentiti i C.G.D. locali territorialmente competenti, acquisita la delibera della Segreteria Nazionale, e sentito il parere del Comitato dei Garanti, autorizza l'adesione delle associazioni locali e l'utilizzo della sigla “C.G.D.”, a seguito dell'accertamento relativo alla conformità delle finalità espresse nel contratto associativo delle singole associazioni con quelle previste nello Statuto Nazionale. La Segreteria Nazionale può deliberare una delega ai singoli iscritti all'associazione ad operare in nome del C.G.D. Nazionale. Art. 11 L'ammissione delle realtà associative esterne è regolata dalle seguenti modalità:
Art. 12 Il singolo iscritto, il C.G.D. Locale o altra realtà associativa che abbia aderito al C.G.D. Nazionale perde la qualità di associato qualora violi le regole contenute nello Statuto Nazionale, su delibera del Direttivo Nazionale, acquisito il parere del Comitato dei Garanti. Perdono altresì la qualità di associato:
Art. 13 La partecipazione a organismi di carattere nazionale e internazionale è riservata al C.G.D. Nazionale. L'adesione dei C.G.D. locali a organismi di carattere locale e la partecipazione a iniziative, manifestazioni, ecc. di qualsiasi livello non possono essere in contrasto con posizioni e orientamenti espressi dal Direttivo Nazionale e dal presente Statuto.
Le strutture Art. 14 Sono organi dell'Associazione:
Art. 15 Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del C.G.D. Esso si svolge ogni tre anni e vi partecipano i rappresentanti degli organismi aderenti, con modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale. I criteri di partecipazione e delega al Congresso garantiscono il principio di democrazia rappresentativa, fondato sul mandato. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente, su deliberazione della Segreteria Nazionale per:
L'accesso alle cariche direttive e sociali, eccezion fatta per i Garanti nazionali, è riservato esclusivamente ai soggetti che abbiano la qualità di associato. Lo status di associato deve essere posseduto per l'intero periodo di durata della carica. La perdita dello status di socio determina la decadenza automatica dalle funzioni collegate alla carica ricoperta. Art. 16 L'Assemblea degli Iscritti approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, predisposto dalla Segreteria Nazionale e corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto economico e finanziario è presentato e illustrato dal Presidente del C.G.D. Nazionale. La durata dell'Esercizio Finanziario è annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). L'approvazione del rendiconto economico e finanziario avverrà entro il 30 giugno di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante l'esistenza del C.G.D. Nazionale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 17 Il Direttivo Nazionale è costituito:
Il Direttivo Nazionale si riunisce, di norma, due volte l'anno. Esso viene convocato dal Presidente del C.G.D. Nazionale su mandato della Segreteria Nazionale che ne fissa tempi e modalità, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Verifica l'attuazione del programma politico e organizzativo deciso dal Congresso Nazionale. Formula eventuali proposte di interventi legislativi. Fa proposte utili per la programmazione annuale delle attività. Art. 18 Il Presidente Nazionale rappresenta il C.G.D. sia legalmente che in ogni rapporto; convoca, su delibera della Segreteria Nazionale, Il Congresso Nazionale, il Direttivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale degli Iscritti. In caso di assenza o impedimento, la rappresentanza legale e le funzioni del Presidente Nazionale verranno assunte dal Vicepresidente Nazionale o, in caso di un suo impedimento, dal componente della Segreteria Nazionale, più anziano per età. Art. 19 La Segreteria Nazionale :
La Segreteria Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Art. 20 Il Tesoriere Nazionale ha il compito di attivare le scelte amministrative nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Segreteria Nazionale. Opera sui conti correnti degli organismi nazionali ed è responsabile del patrimonio dell'Associazione. Il Tesoriere può assistere alle riunioni della Segreteria Nazionale, senza diritto di voto. La Segreteria Nazionale nomina un delegato a operare sui conti correnti o su qualsiasi altro titolo di proprietà del C.G.D. Nazionale. Art. 21 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzione di controllo contabile, provvede al riscontro degli atti di gestione, effettua le verifiche di cassa ed esamina il rendiconto economico e finanziario, redigendo apposita relazione. I Revisori possono assistere alle riunioni della Segreteria Nazionale, senza diritto di voto. Art. 22 Il Comitato dei Garanti Nazionali ha il compito di:
Il Comitato elegge un Presidente tra i suoi componenti. Art. 23 Il fondo comune del C.G.D. Nazionale è costituito da:
Art. 24 L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale convocato in seduta straordinaria, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 25 I singoli cittadini, i rappresentanti dei C.G.D. Locali e delle altre realtà associative aderenti al C.G.D. Nazionale, ma non autorizzati espressamente ad agire in nome e per suo conto, rispondono direttamente di ogni conseguenza, patrimoniale, civile e penale, per quanto attiene le proprie iniziative. Art. 26 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. |