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Editoriale marisa e il cgddicono di marisala biografiamarisa e la costituzioneappelloriflessioni per oggi 
 

appello alle scuole

Il Coordinamento Genitori Democratici da sempre si propone di contribuire alla piena realizzazione di una scuola pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e culturale; pertanto si fa promotore di una campagna che diffonda la conoscenza della costituzione italiana.

Nel momento in cui la scuola si trova davanti a numerosi cambiamenti, occorre ricordare e ricordarsi che una cosa sono le scelte personali, che ciascuno è libero di fare ed esigerne il rispetto, altro è la garanzia di laicità delle istituzioni, unica vera garanzia per tutti che non ci saranno prevaricazioni o lottizzazioni in nome della fede, qualunque essa sia. È necessario che questo principio venga ribadito innanzi tutto nella scuola, che ha il compito di contribuire a formare cittadine e cittadini e non solamente lavoratori adattabili e consumatori famelici.

È un compito arduo, la Costituzione e i suoi Principi Fondamentali sono un riferimento essenziale per non perdere la rotta.

I valori espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana sono il riferimento dell'attività formativa della scuola, attività che mira all'educazione di cittadine e cittadini consapevoli dei loro diritti e doveri, nel quadro della solidarietà politica economica e sociale prevista dall'art. 2 della Costituzione.

Si chiede pertanto che in ogni classe trovino posto i 12 Principi fondamentali della Costituzione, appesi a lato della cattedra o in altro punto ugualmente significativo.

 

Costituzione della Repubblica Italiana

(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)

Principi Fondamentali

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5. La Repubblica , una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.